Ordinanza n. 201/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Giurisdizione tributaria
- art. 42Giurisdizione tributaria
- art. 30legge 413/1991
- art. 72legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 69legge 413/1991
- art. 1legge 427/1993
- art. 1legge 123/1996
- art. 72d.lgs. 545/1992
- art. 69Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto
1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427,
modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e
dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in
materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per
la definizione di liti fiscali pendenti), promossi con n. 8 ordinanze
emesse il 20 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 29 marzo 1996 (n. 6
ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce,
rispettivamente iscritte ai nn. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 e
930 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con sette identiche ordinanze, emesse tra il 20 e il
29 marzo 1996 (in altrettanti giudizi fissati per la discussione ma
in cui ricorrevano le condizioni per il rinvio ad altra udienza), la
Commissione tributaria di secondo grado di Lecce ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della
normativa che prevede l'attribuzione delle controversie pendenti
dinanzi alle Commissioni di secondo grado alle Commissioni regionali
alla data d'insediamento delle stesse (1 aprile 1996);
che il giudice a quo censura gli artt. 1 e 42 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 545, l'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, l'art. 69 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e l'art. 1 del
d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, nella parte in cui non prevedono una
disciplina transitoria "sufficiente ed adeguata" per assicurare il
raccordo tra il precedente regime e l'entrata in vigore del nuovo
contenzioso tributario;
che tale lacuna si evidenzierebbe con particolare riguardo alle
controversie fissate per la discussione ad udienza anteriore al 1
aprile 1996 e non decise "per legittima richiesta di rinvio ad altra
udienza" o "nell'ipotesi di decisione in seguito alla discussione in
data anteriore (a quella predetta)... per le quali il Collegio
ravvisi motivi per rinviare la decisione stessa non oltre 30 giorni,
laddove detto termine decorra ad quem in epoca successiva" al 1
aprile 1996;
che, secondo la rimettente Commissione, il legislatore non
avrebbe tenuto presente che il giudice naturale delle predette
controversie doveva considerarsi la Commissione di secondo grado e
non avrebbe viceversa utilizzato l'opportunità di introdurre una
deroga nello stabilire il termine di operatività decisionale delle
stesse;
che la stessa rimettente riporta poi il testo delle istruzioni
con cui l'Amministrazione finanziaria, per evitare inconvenienti,
sconsiglia di fissare udienze oltre il 1 marzo 1996 e rappresenta
l'esigenza di effettuare i depositi entro il 31 marzo 1996:
ravvisando in esse una violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione;
che ulteriore violazione è poi ravvisata con riguardo all'art.
24 della Costituzione poiché "le incertezze e le gravi difficoltà
della disciplina transitoria" potrebbero provocare un vuoto - sia
pure temporaneo - di giurisdizione tributaria;
che, infine, leso sarebbe anche l'art. 97 della Costituzione,
avuto riguardo all'attività di trasmissione dei fascicoli dalle
segreterie delle Commissioni attuali alle segreterie dei
neo-istituiti organi ed ai problemi logistici connessi;
che in tutti i giudizi, con identiche argomentazioni, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria
d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze prospettano la medesima questione e
vanno quindi congiuntamente trattate e decise;
che la rimettente Commissione - nel censurare la normativa
attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie
pendenti alle neo-istituite Commissioni provinciali - postula
sostanzialmente un'ultrattività del previgente regime e, in
definitiva, della propria attività giurisdizionale, almeno per
quanto riguarda la definizione dei giudizi già fissati per la
discussione ma rinviati;
che, viceversa, le disposizioni impugnate rappresentano una delle
possibili soluzioni che, nell'assicurare il passaggio da una
disciplina all'altra, il legislatore è libero di adottare secondo
tempi, modi e scale di priorità rientranti nel senso politico della
sua discrezionalità (cfr. sentenza n. 400 del 1996);
che dunque non può dirsi lesiva del diritto di difendersi e di
agire in giudizio l'opzione legislativa di regolare la sorte dei
processi in corso mantenendo in vita solo una parte ovvero la
totalità delle norme abrogate (v. anche sentenze n. 101 del 1993 e
n. 136 del 1991 e ordinanza n. 419 del 1990);
che inoltre la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle
cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e
prefissati ex lege, esclude la violazione dell'art. 25 della
Costituzione;
che priva di consistenza risulta anche la censura ex art. 97
della Costituzione, la quale viene basata soltanto su asserite ma non
meglio esplicitate difficoltà logistiche delle segreterie delle
Commissioni;
che, infine, il richiamo all'art. 101 della Costituzione appare
inconferente, siccome non riferito alla normativa impugnata;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata con
riferimento a tutti i parametri evocati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del d.-l. 30 agosto
1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427,
modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e
dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in
materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per
la definizione di liti fiscali pendenti), sollevata - in riferimento
agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione - dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte