Ordinanza n. 201/1998
Altra decisione · depositata il 03/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.lgs. 22/1997
- art. 13d.lgs. 22/1997
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 5Costituzione
- art. 115Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 123Costituzione
- art. 80d.P.R. 616/1977
- art. 101d.P.R. 616/1977
- art. 2734legge 146/1994
- art. 6d.lgs. 29/1993
- art. 3d.lgs. 29/1993
citata
- art. 11Costituzione
- art. 5d.P.R. 616/1977
- art. 17d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6,
13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 9, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e degli
artt. 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23, comma 5, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1, dello stesso
decreto legislativo promossi rispettivamente con ricorso della
regione Toscana, notificato il 14 marzo 1997, depositato il 24
successivo, e della regione Lazio, notificato il 17 marzo 1997,
depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti ai nn. 27 e 28
del registro ricorsi 1997.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni, per la regione Toscana, Massimo
Luciani per la regione Lazio e l'avvocato dello Stato Ignazio F.
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118
della Costituzione, come attuati dagli artt. 80 e 101 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), 22, comma 9,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che, in particolare, gli artt. 5, comma 6, e 13, comma 4, del
predetto d.lgs. n. 22 del 1997, sono impugnati nella parte in cui
subordinano, rispettivamente, l'autorizzazione regionale allo
smaltimento in discarica e la emanazione di ordinanze regionali
contingibili ed urgenti oltre i termini consentiti, alla obbligatoria
intesa con il Ministro dell'ambiente; l'art. 18, comma 1, lettera n),
nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale nella
determinazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale;
infine, l'art. 22, comma 9, nella parte in cui dispone che, nel caso
in cui le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti
nel piano regionale di gestione dei rifiuti, il potere sostitutivo
sia esercitato dal Ministro dell'ambiente;
che anche la regione Lazio, con ricorso regolarmente notificato e
depositato, ha censurato numerose disposizioni del d.lgs. n. 22 del
1997;
che, in particolare, la predetta ricorrente ha lamentato il
contrasto dell'art. 1 del più volte menzionato d.lgs. n. 22 del 1997
con gli artt. 3, 5, 115 e 117 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, per la illegittima
limitazione della potestà legislativa regionale;
che oggetto di censura è, altresì, l'art. 13 del d.lgs. n. 22,
per il vulnus agli artt. 3, 5, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione,
anche in relazione agli artt. 27-34 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 38
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per l'attribuzione al
presidente della provincia, del potere di emanare ordinanze
contingibili ed urgenti;
che nel ricorso si lamenta ancora la violazione degli artt. 3, 4,
76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt.
38 della legge n. 146 del 1994, 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977,
ad opera dell'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, che riserverebbe
allo Stato numerose competenze, non necessariamente collegate con la
tutela di esigenze unitarie;
che sono, altresì, sospettati di illegittimità gli artt. 17,
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 22 per violazione degli
artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione
all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1997 e all'art. 3 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, in quanto conterrebbero una serie di
disposizioni di dettaglio che si imporrebbero alle regioni; mentre il
comma 7 del citato art. 17 violerebbe, altresì, gli artt. 76 e 128
della Costituzione, e l'art. 27, comma 5, si porrebbe in contrasto,
oltre che con i parametri già indicati, con l'art. 123 della
Costituzione;
che, sempre in riferimento agli artt. 3, 4, 97, 115, 117 e 118
della Costituzione, viene altresì sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 9, che attribuisce al
Ministro dell'ambiente poteri sostitutivi nei confronti delle
autorità competenti alla realizzazione degli interventi previsti nei
piani regionali per la gestione dei rifiuti; nonché del comma 11
dello stesso art. 22, che prevede la stipulazione, da parte dei
produttori, di accordi di programma, per la realizzazione di impianti
per il recupero di rifiuti urbani all'interno di insediamenti
industriali già esistenti, con il Ministro dell'ambiente di concerto
con quello dell'industria e d'intesa con la regione;
che, alla stregua dei predetti parametri, oltre che degli artt.
76 e 128 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3, comma 3,
della legge n. 142 del 1990 e all'art. 38 della legge n. 146 del
1994, viene censurato l'art. 23, comma 5, che attribuisce alle
province la disciplina della cooperazione tra enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale (di regola la provincia), al fine della
gestione dei rifiuti urbani;
che l'art. 26 del d.lgs. n. 22 del 1997 è ritenuto in contrasto
con gli artt. 3, 4, 76, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche
in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977 e
all'art. 38 della legge n. 146 del 1994, in quanto istituisce un
"osservatorio nazionale sui rifiuti", al quale vengono affidate
competenze normative, programmatorie di controllo e vigilanza, senza
che di esso faccia parte alcuna rappresentante regionale;
che, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche
in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977,
all'art. 27 della legge n. 142 del 1990, e all'art. 43 della legge
n. 52 del 1996, la regione Lazio impugna, altresì, l'art. 41, comma
1, del d.lgs. n. 22 del 1997 che istituisce il CONAI, Consorzio
nazionale imballaggi;
che anche l'art. 42, comma 5, che dispone che i piani regionali
di gestione dei rifiuti siano integrati con un apposito capitolo
relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi,
in attuazione della disciplina contenuta nel programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio,
elaborato dal CONAI, recherebbe vulnus alle predette norme
costituzionali;
che, infine, viene censurato l'art. 57, comma 1, del d.lgs. n.
22 del 1997 per contrasto con gli stessi parametri, nella parte in
cui dispone che le vigenti norme regolamentari e tecniche sulla
raccolta, sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti continuano ad
applicarsi sino all'adozione della nuova normativa tecnica prevista
dal decreto e che, a tal fine, "ogni riferimento ai rifiuti tossici e
nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi", in
violazione, altresì, dell'art. 11 della Costituzione, in quanto si
determinerebbe una deroga, non consentita dal diritto comunitario, al
regime normativo di classificazione dei rifiuti;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza dei ricorsi.
Considerato che, avendo i due ricorsi ad oggetto disposizioni
identiche o comunque contenute nello stesso decreto legislativo,
censurate per ragioni sostanzialmente coincidenti, i relativi giudizi
vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;
che dapprima la regione Toscana, quindi anche la regione Lazio, a
seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389,
recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di
imballaggi e di rifiuti di imballaggio, hanno dichiarato di
rinunciare ai rispettivi ricorsi;
che le rinunce sono state regolarmente accettate dall'Avvocatura
generale dello Stato;
che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione,
comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara estinto per rinuncia il processo
relativo ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte