Ordinanza n. 201/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
- art. 1d.lgs. 568/1993
- art. 2legge 75/1993
usata come parametro
citata
- art. 460Codice civile
- art. 2legge 16/1993
- art. 1legge 75/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni) e degli artt. 1, comma 2, del decreto legislativo 28
dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma
dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e 2, comma 1,
quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze, sul ricorso proposto
da Marconi Pierfilippo contro l'Ufficio del registro di Firenze,
iscritta al n. 887 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 1998 (R.O. n. 887 del
1998), la Commissione tributaria provinciale di Firenze, nel corso di
un giudizio promosso da un contribuente avverso un avviso di
liquidazione di imposta di successione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
dell'art. 24 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni), "nella parte in cui non
prevede la deducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal
coerede il quale abbia rinunciato all'eredità";
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre
1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2
della legge 24 marzo 1993, n. 75) e dell'art. 2, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 nella
parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1992,
delle tariffe d'estimo rideterminate ai sensi del menzionato decreto
legislativo n. 568 del 1993 limitatamente alle imposte dirette;
che, quanto alla prima questione, il giudice rimettente - nel
premettere che, nella specie, la rinunzia all'eredità, da parte del
coerede che aveva sostenuto le spese di malattia, era avvenuta prima
della presentazione della denuncia di successione - ritiene che il
menzionato art. 24 del decreto legislativo n. 346 del 1990 si ponga
in contrasto con:
l'art. 3 della Costituzione, a causa della discriminazione
fra l'ipotesi in cui la rinuncia all'eredità, da parte del coerede,
avvenga prima della presentazione della dichiarazione di successione,
con conseguente indeducibilità delle spese per ultima malattia, e
quella in cui tale rinuncia avvenga dopo, nel quale caso la
deducibilità sussiste, come pure tra la situazione oggetto di
giudizio e quella attinente alle spese sostenute dal chiamato
all'eredità ex art. 460 del codice civile che "restano a carico
dell'eredità (e sono ovviamente deducibili quali elementi passivi
della stessa) anche nell'ipotesi di rinuncia del chiamato alla
qualità di erede (art. 461)";
l'art. 31, primo comma, della Costituzione, a causa del
trattamento ingiustificatamente pregiudizievole e discriminatorio,
posto in essere proprio in danno di familiari impegnati a far fronte
ad onerosi obblighi di assistenza verso un congiunto;
l'art. 53, primo comma, della Costituzione, per l'omessa
valutazione della capacità contributiva dei cittadini in punto di
deduzioni fiscali;
che, quanto alla seconda questione, il rimettente rileva che
l'Ufficio tributario nel determinare il valore dei beni relitti, in
base agli estimi catastali, così come richiesto dal contribuente ha
fatto riferimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1993,
n. 568, alle rendite catastali vigenti alla data di apertura della
successione e non a quelle discendenti dalle più favorevoli
previsioni di detto ultimo decreto;
che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo le disposizioni di
cui sopra - nel prevedere che le tariffe rideterminate ai sensi del
menzionato decreto legislativo n. 568 del 1993, ove più favorevoli,
si applichino, dal 1° gennaio 1992, solo per le imposte dirette e non
anche per tutti gli altri settori impositivi, per i quali la
decorrenza di tali tariffe risulta fissata al 1° gennaio 1994 -
porrebbero in essere una ingiustificata penalizzazione del settore
dell'imposizione indiretta rispetto a quello dell'imposizione
diretta, in contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione,
anche con il principio di capacità contributiva posto dall'art. 53,
primo comma, della Costituzione;
che è intervenuto, con memoria dell'8 gennaio 1999, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto che
entrambe le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.
Considerato quanto alla prima delle questioni, che la stessa
viene prospettata in maniera perplessa, dal momento che il giudice,
nel sollevarla, muove da una premessa interpretativa che egli stesso
mostra di non condividere, tanto da affermare espressamente,
nell'ordinanza, che della deducibilità delle spese di cui trattasi
il ricorrente potrebbe avvalersi con piena legittimità, visto che le
stesse sono state sostenute dal coerede, e che le condizioni di legge
possono ritenersi rispettate;
che, in ragione di ciò, la questione è da reputare
manifestamente inammissibile;
che, quanto all'altra questione - e cioè quella attinente
alle tariffe catastali prese a riferimento per determinare, in
maniera forfettaria (c.d. calcolo tabellare), il valore dei beni
relitti, ai fini dell'imposta di successione - la stessa è da
reputare manifestamente infondata, venendo posti a raffronto ambiti
impositivi non omogenei cui fa riscontro anche una diversità di
meccanismi di tassazione;
che, inoltre, come questa Corte ha già avuto occasione di
affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria,
ovvero automatica, non comporta alcun attentato alla capacità
contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza, in
fattispecie quali quella all'esame del giudice a quo del criterio di
determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali,
restando, infatti, libero il contribuente di dichiarare un valore
inferiore a quello tabellare, qualora ritenga questo incongruo (v.
sentenza n. 211 del 1998);
che, pertanto, la seconda delle prospettate censure è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara: la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe;
La manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28
dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma
dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e 2, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in
materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte