Ordinanza n. 201/2001
Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa
il 28 gennaio 2000, dal tribunale di Crotone, nel procedimento di
esecuzione nei confronti di Camigliano Francesco, iscritta al n. 448
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 28 gennaio 2000 (r.o. n. 448 del
2000), il tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 101 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, nella parte in cui non prevede, anche per le pene
detentive inflitte con sentenze o decreti irrevocabili, ma non
portati ancora ad esecuzione (o per i quali l'esecuzione non si sia
esaurita), "il residuare - previa conversione nel corrispondente
importo pecuniario - di un meccanismo sanzionatorio (e di recupero)
analogo a quello previsto al comma 2 per le multe e le ammende
inflitte con sentenze o decreti di analogo tenore";
che il giudice a quo ritiene che la mancanza di un siffatto
meccanismo comporti la violazione del principio di uguaglianza, a
causa dell'ingiustificato trattamento di favore riservato a chi sia
stato condannato irrevocabilmente a pena detentiva rispetto a chi non
sia stato attinto da una condanna irrevocabile, comunque perseguibile
in base all'art. 100, come anche a chi, pur punito con sentenza di
condanna irrevocabile, abbia compiuto un fatto meno grave, sanzionato
con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva poi convertita;
che, a giudizio del rimettente la concomitante interazione
dei principi di intangibilità del giudicato penale e di legalità
rende impraticabile una soluzione che, in via interpretativa, "colmi
la ritenuta lacuna con soluzioni atipiche quali la trasmissione degli
atti al Prefetto o la conversione della pena detentiva nella
pecuniaria corrispondente onde poter poi attivare le forme di
riscossione di cui al citato comma 2 dell'art. 101".
Considerato che, successivamente alla proposizione della
questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza
n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507;
che, a seguito di detta sentenza e della nuova disciplina
applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame
della questione (ordinanze n. 132 del 2000 e n. 180 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte