Ordinanza n. 202/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti
del titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"), promosso con ordinanza
emessa il 23 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Verona, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che Fiorini Valentina proponeva ricorso avverso avviso di
notifica dell'Ufficio IVA di Verona concernente, ai sensi dell'art.
44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto"), l'irrogazione della soprattassa
di L. 1.406.500, a causa della presentazione della dichiarazione
annuale per l'anno 1981 senza il contestuale versamento dell'imposta;
che nel corso del procedimento la adita Commissione tributaria
di primo grado di Verona sollevava, con ordinanza del 23 aprile 1986,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti
del citato d.P.R. n. 633/72, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77
Cost., osservando che la normativa censurata "determina diversità
tra i contribuenti a seconda che siano essi prestatori di servizi o
produttori o commercianti. Infatti il momento impositivo per i primi
si manifesta al momento del pagamento, per gli altri al momento della
spedizione o consegna della merce, quindi nel caso di insolvenza la
perdita per i prestatori di servizi si limita all'imponibile, mentre
per i produttori e i commercianti all'imponibile si aggiunge la
perdita dell'IVA";
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza della questione;
Considerato che, come rilevato anche dall'Avvocatura dello Stato,
la normativa censurata commina le sanzioni conseguenti alla
violazione degli obblighi imposti in materia di IVA dallo stesso
d.P.R. n. 633/72, mentre nulla dispone in ordine alla individuazione
del momento in cui devono considerarsi effettuate, ai fini tributari,
le operazioni imponibili;
che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non può
evidentemente in alcun modo farsi risalire alla normativa impugnata,
con conseguente manifesta inammissibilità della questione;
che, peraltro, non può non rilevarsi che l'individuazione del
momento impositivo è frutto di una valutazione discrezionale
riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le
opportune cautele contro l'evasione, ben può differenziare tale
momento in relazione alla diversità delle attività prese in
considerazione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76
e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte