Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti

del titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"), promosso con ordinanza

emessa il 23 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Verona, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che Fiorini Valentina proponeva ricorso avverso avviso di

notifica dell'Ufficio IVA di Verona concernente, ai sensi dell'art.

44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto"), l'irrogazione della soprattassa

di L. 1.406.500, a causa della presentazione della dichiarazione

annuale per l'anno 1981 senza il contestuale versamento dell'imposta;

che nel corso del procedimento la adita Commissione tributaria

di primo grado di Verona sollevava, con ordinanza del 23 aprile 1986,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti

del citato d.P.R. n. 633/72, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77

Cost., osservando che la normativa censurata "determina diversità

tra i contribuenti a seconda che siano essi prestatori di servizi o

produttori o commercianti. Infatti il momento impositivo per i primi

si manifesta al momento del pagamento, per gli altri al momento della

spedizione o consegna della merce, quindi nel caso di insolvenza la

perdita per i prestatori di servizi si limita all'imponibile, mentre

per i produttori e i commercianti all'imponibile si aggiunge la

perdita dell'IVA";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione;

Considerato che, come rilevato anche dall'Avvocatura dello Stato,

la normativa censurata commina le sanzioni conseguenti alla

violazione degli obblighi imposti in materia di IVA dallo stesso

d.P.R. n. 633/72, mentre nulla dispone in ordine alla individuazione

del momento in cui devono considerarsi effettuate, ai fini tributari,

le operazioni imponibili;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non può

evidentemente in alcun modo farsi risalire alla normativa impugnata,

con conseguente manifesta inammissibilità della questione;

che, peraltro, non può non rilevarsi che l'individuazione del

momento impositivo è frutto di una valutazione discrezionale

riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le

opportune cautele contro l'evasione, ben può differenziare tale

momento in relazione alla diversità delle attività prese in

considerazione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76

e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte