Ordinanza n. 202/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 34d.P.R. 601/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
29.9.1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),
promossi con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione
tributaria di I° grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748,
749 e 750 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica n. 51/1ª serie speciale dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona,
nel ricorso proposto da SIMONELLI Federico contro l'Ufficio Imposte
Dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F.
trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria
militare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979
(pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non
estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione
tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di
guerra;
che identica questione è stata sollevata dalla stessa
Commissione tributaria, nel giudizio promosso da CALò Giovanni
avverso l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il
5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), e nel
giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con
ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14
novembre 1988);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identità di oggetto
degli incidenti;
che eguale questione è stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza
dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e manifestamente
infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e
n. 366 del 1985;
che nelle ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti
argomenti diversi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo
3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte