Ordinanza n. 202/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al n.
679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio, iscritta al n.
680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il
Tribunale di Gorizia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto
1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982,
n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del
reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della
dichiarazione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con due
ordinanze del 19 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 679 e 680/1989).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte