Ordinanza n. 202/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 90/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto
comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti),
convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza
emessa il 2 ottobre 1995 dal Pretore di Genova nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra la Ditta Livraghi Silvano ed altre e
l'Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 891 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della ditta Livraghi Silvano ed altre
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Raffaele De Sanctis per la ditta Livraghi Silvano
ed altre e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi riuniti promossi dalla
ditta Livraghi Silvano ed altre nei confronti dell'Amministrazione
delle finanze, aventi ad oggetto la rideterminazione del canone di
locazione degli immobili di proprietà dello Stato, il Pretore di
Genova, con ordinanza emessa in data 2 ottobre 1995, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre
disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26
giugno 1990, n. 165, nella parte in cui applica gli aumenti ivi
previsti anche ai canoni di locazione di immobili del patrimonio
disponibile dello Stato, destinati ad uso diverso da quello
abitativo, relativamente ai contratti in corso al momento
dell'entrata in vigore della legge;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, con
l'escludere espressamente dagli aumenti le concessioni delle grandi
derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche
per uso potabile o di irrigazione agricola, nonché i canoni degli
immobili concessi o locati ad uso di alloggio, implicitamente
consente di far luogo all'aumento dei canoni relativi agli immobili
appartenenti allo Stato locati però ad uso diverso da quello
abitativo;
che la norma impugnata si porrebbe pertanto in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione in quanto introduce una disparità di
trattamento tra i conduttori di immobili di proprietà di privati ed
i locatari di immobili di proprietà pubblica;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti alcuni ricorrenti insistendo per l'accoglimento della
sollevata questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la infondatezza della questione;
che in prossimità dell'udienza ha presentato memoria
l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione, oltre
che infondata per i motivi già espressi nell'atto di intervento,
dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Considerato che il giudice a quo, nel sollevare tale questione, ha
omesso di precisare la natura del corrispettivo dovuto alla pubblica
amministrazione, l'entità dell'aumento del canone richiesto, la
causale dello stesso e la relativa decorrenza;
che, come correttamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato, il
Pretore di Genova non ha chiarito se tali aumenti siano da ritenere
effettivamente "imposti" in considerazione di interessi
pubblicistici, e cioè richiesti al di fuori del momento di
rinnovazione e delle normali vicende di un contratto di locazione
regolato dal diritto privato;
che, in mancanza dei dati di cui sopra, l'oggetto del giudizio
risulta essere indicato in maniera generica ed approssimativa;
che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione in ordine al requisito della
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, quinto comma, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte