Ordinanza n. 202/1997
Altra decisione · depositata il 24/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 22legge 394/1991
- art. 21legge 394/1991
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, in relazione
agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13, della legge regionale n. 040 del
Consiglio regionale della Lombardia (Integrazioni e modifiche alla
legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree
regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di
particolare rilevanza naturale ed ambientale" e successive
modificazioni), riapprovata dal Consiglio regionale il 1 ottobre
1996, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 31 ottobre 1996, depositato in cancelleria l'11
novembre 1996 ed iscritto al n. 43 del registro dei ricorsi 1996;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale
n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e
modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano
generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché
delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e
successive modificazioni"), approvata nella seduta del 16 luglio 1996
e riapprovata nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei
Consiglieri regionali, nella seduta del 1 ottobre 1996;
che la difesa erariale ha chiesto che tale legge venga dichiarata
costituzionalmente illegittima poiché essa, oltre a violare l'art.
117 della Costituzione, si pone anche in contrasto con l'art. 22,
comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con l'art. 21, comma
1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
che in base a quest'ultima normativa il divieto di caccia, già
fissato come regola per i parchi nazionali, è stato imposto anche
per i parchi regionali, divenendo una norma quadro alla quale la
normativa regionale deve uniformarsi, laddove la legge impugnata,
dettando una particolare ed autonoma classificazione dei parchi per
la Regione Lombardia, ha in sostanza vulnerato la predetta regola,
limitando la vigenza del divieto di caccia alle sole riserve naturali
ed aree a parco naturale;
che la Regione Lombardia non si è costituita;
Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
notificato al presidente della Giunta regionale della Lombardia, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché il Governo aveva nel
frattempo consentito la pubblicazione della legge regionale 8
novembre 1996, n. 32, la quale espressamente contiene la revoca della
delibera oggetto di questo giudizio;
che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di
legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri contro la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale
della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30
novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale ed ambientale e successive modificazioni"), riapprovata dal
Consiglio regionale il 1 ottobre 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte