Ordinanza n. 202/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 1legge 3233/1928
- art. 11legge 1365/1920
- art. 11-bislegge 1365/1920
- art. 54d.P.R. 603/1973
usata come parametro
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 617Codice di procedura civile
- art. 618Codice di procedura civile
- art. 1legge 2060/1919
- art. 9d.lgs. 141/1999
- art. 54d.lgs. 46/1999
- art. 57Riscossione imposte sul reddito
- art. 16Riscossione imposte sul reddito
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sui redditi) e dell'art. 1 della legge 13
dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle
entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese),
modificativo degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920,
n. 1365, di conversione del regio decreto-legge 19 ottobre 1919,
n. 2060 (relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo e il 16 maggio
1998 dal pretore di Lecce ed il 3 maggio 1999 dal pretore di Napoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 350 e 696 del registro ordinanze 1998
ed al n. 593 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 40, prima serie speciale,
dell'anno 1998 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Lecce, con due ordinanze emesse il 13
marzo ed il 16 giugno 1998, in altrettanti giudizi di opposizione
all'esecuzione promossa dal concessionario del servizio di
riscossione per il pagamento di canoni ed eccedenza per forniture
d'acqua eseguite dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 [recte: 602]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), nella
parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione
ed agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad
esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi
natura tributaria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata
priverebbe il debitore di un'adeguata tutela giurisdizionale,
consentendogli di agire per l'accertamento negativo della pretesa
fatta valere dall'ente creditore soltanto prima che abbia inizio la
procedura esecutiva, e precludendogli successivamente qualsiasi
contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito,
con la conseguente esclusione anche della possibilità di ottenere
dal giudice ordinario la sospensione dell'esecuzione;
che tale limitazione, volta ad assicurare la certezza e la
rapidità nella riscossione delle entrate tributarie, a tutela del
preminente interesse al regolare andamento dei flussi finanziari
dello Stato, non troverebbe giustificazione in riferimento alla
riscossione delle entrate pubbliche che, come quelle dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese, non hanno natura tributaria,
anche in ragione del fatto che ad esse non si applica, in caso di
contestazione del credito, il sistema di gradualità nella
riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973;
che, inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma
impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento,
sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra i debitori
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e gli utenti di altri
servizi pubblici per i quali non è prevista la riscossione
esattoriale;
che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 3 maggio
1999, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quelli pendenti
dinanzi al pretore di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione e sulla base di analoghe
argomentazioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di
riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese), nonché degli artt. 11 e 11-bis della legge
23 settembre 1920, n. 1365 (che converte in legge il regio
decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, relativo all'istituzione
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), come modificati dal
predetto art. 1, nella parte in cui, rinviando alle norme previste
per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei
crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese
(ed in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973),
impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o
dell'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione
dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno
ad oggetto la disciplina della riscossione coattiva delle entrate
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare il
disposto dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973,
richiamato dall'art. 11 del regio decreto-legge n. 2060 del 1919,
così come modificato dalla legge di conversione n. 1365 del 1920, ed
ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928, il
quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618
del codice di procedura civile non sono ammesse;
che l'identità della norma impugnata e la parziale comunanza
delle norme costituzionali parametro invocate dai giudici rimettenti,
nonché l'affinità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di
rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle
questioni;
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 141, il quale, nel prevedere la trasformazione dell'Ente autonomo
per l'acquedotto pugliese in società per azioni, all'art. 9, lettere
a) e c), ha disposto espressamente l'abrogazione del regio
decreto-legge n. 2060 del 1919 e della legge n. 3233 del 1928, che
estendevano alla riscossione delle entrate del predetto Ente le norme
relative alla riscossione delle imposte dirette;
che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato a sua volta
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato
in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, il quale, nell'ambito di una revisione dell'intera
disciplina della riscossione mediante ruolo, ha sostituito l'intero
Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la
riscossione coattiva;
che l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato
dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, conferma
l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed
alla notificazione del titolo esecutivo;
che, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 46
del 1999 prevede che "per le entrate (...) non tributarie (...) non
si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni
all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie";
che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento
complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale da parte dei giudici a quibus (cfr. ordinanze nn. 439
e 441 del 1999).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore
di Lecce ed al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte