Ordinanza n. 202/2001
Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 71Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 73d.l. 331/1993
- art. 69d.l. 331/1993
- art. 75legge 427/1993
- art. 72Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Lodi sul ricorso proposto da
Opera pia Casa di riposo per vecchi e inabili di Lodi contro
l'Ufficio del Registro di Lodi, iscritta al n. 729 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1980, depositata
il 20 marzo 1980, pervenuta a seguito della ricostruzione del
fascicolo processuale del giudice a quo alla Corte costituzionale il
6 novembre 2000, la Commissione tributaria di primo grado di Lodi,
giudicando sul ricorso proposto dall'Opera pia Casa di riposo per
vecchi e inabili di Lodi avverso l'ordinanza presidenziale di
estinzione del procedimento per mancata richiesta di trattazione
entro il termine stabilito, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), assumendo
che la norma stessa si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione, in quanto non prevederebbe - a differenza di
quanto disposto dall'art. 650 codice di procedura civile - una
riammissione in termini per causa di forza maggiore o di caso
fortuito;
che secondo il giudice a quo l'anzidetta norma, inoltre, non
distinguerebbe (ai fini dell'onere di presentazione dell'istanza) tra
ricorsi privi di motivi e quelli che espongono motivi; in
quest'ultimo caso, il ricorso sarebbe idoneo a prescrivere un tale
onere, superiore al limite della normale diligenza, e, quindi, di
difficile osservanza ed in contrasto con la ratio della legge delega
che imporrebbe che la nuova normativa fosse diretta alla tutela del
contribuente;
che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, preliminarmente, la
inammissibilità della questione sotto il profilo dell'assenza di
qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza; nel merito,
concludendo per la infondatezza della questione sollevata, sul
rilievo che nell'ordinamento il principio generale sarebbe quello
della irreparabilità della decadenza, quale che sia la causa del
mancato compimento dell'atto, principio conforme all'esigenza di
certezza dei rapporti giuridici di valore costituzionale.
Considerato che, pur dovendosi rilevare che le questioni
sollevate sono state esaminate dalla Corte con dichiarazione di
infondatezza (sentenza n. 243 del 1982) ed anche sotto vari profili,
tutti relativi alla norma transitoria dell'art. 44 del d.P.R n. 636
del 1972 (ordinanze n. 293 del 1985; n. 32 del 1984; n. 285 del 1983;
sentenza n. 210 del 1983; ordinanze n. 9 e n. 164 del 1981; n. 162 e
n. 85 del 1980; n. 144 del 1979; n. 48 e n. 77 del 1978; n. 144 del
1977; sentenza n. 63 del 1977), tuttavia si impone la restituzione
degli atti al giudice tributario di primo grado in quanto la norma
denunciata è stata, nel frattempo, abrogata dall'art. 71 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
che, inoltre, dopo l'ordinanza di rimessione, il sistema del
processo tributario è stato notevolmente modificato a seguito
dell'entrata in vigore del citato d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546,
che tra l'altro ha previsto una "istanza di trattazione" in via
transitoria sia con l'art. 73, a sua volta abrogato dall'art. 69,
comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sia con
l'art. 75, comma 2, come sostituito dall'art. 69, comma 3, lettera h)
del citato d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e successive modificazioni
(per le controversie davanti alla Commissione tributaria centrale),
oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale
sul punto della decorrenza del termine (sentenza n. 111 del 1998);
che, pur in presenza di norme a contenuto decadenziale e
processuale relative alla inosservanza dell'onere di impulso del
processo e quindi tendenzialmente applicabili con riferimento al
tempo fissato per l'adempimento dell'onere stesso, in presenza di
controversia ancora pendente al momento delle nuove norme, si impone
una verifica degli effetti della abrogazione espressa, accompagnata e
seguita da una innovativa disciplina transitoria, compito spettante
al giudice investito dell'esame della legittimità dell'atto oggetto
del ricorso (ordinanza di estinzione);
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al giudice rimettente (ora Commissione provinciale di Lodi secondo
l'art. 72 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la Tabella A,
allegata al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), spettando ad esso
giudice di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la
definizione del giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla commissione provinciale di
Lodi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte