Ordinanza n. 203/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
- art. 10d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) e dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge
di delegazione) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Napoli sui ricorsi riuniti
proposti dalla soc. r.l. STEM, iscritta al n. 471 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.310 del 1982;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza in data 12 gennaio 1981 la Commissione
tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge delega 9
ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, nonché dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, ed in
relazione al disposto del succitato art. 10 della legge n. 825 del
1971, nella parte in cui, per ciò che attiene all'art. 10, in ragione
della ampiezza delle enunciative ivi contenute, si sarebbe di fatto
demandato al legislatore delegato di legiferare in assenza di principi
e criteri direttivi; e per quanto riferentesi al ricordato art. 44,
laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare
istanza di trattazione in relazione ai ricorsi pendenti alla data di
insediamento delle Commissioni tributarie, con violazione del diritto
di eguaglianza e di quello alla tutela giurisdizionale dei propri
diritti, oltreché dei principi contenuti nella legge delega;
considerato che con le sentenze n. 63 del 1977 e n. 243 del 1982 la
Corte ha già esaminato le proposte questioni, ritenendole infondate; e
che in ispecie, per ciò che riguarda la prospettata
incostituzionalità dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
con l'ordinanza n. 85 del 1980 ne ha pure dichiarato la manifesta
infondatezza;
che, nell'ordinanza non sono prospettati altri profili o addotti
motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e
dell'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte