Ordinanza n. 203/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
- art. 78legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e
78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 novembre 1982 dal Pretore di Latina nei
procedimenti penali riuniti a carico di Franceschini Enzo ed altri,
iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 3 giugno 1983 dal Pretore di Saronno nel
procedimento penale a carico di Percassi Giancarlo, iscritta al n. 862
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Latina, con ordinanza del 19 novembre
1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui subordinano l'applicazione della sanzione
sostitutiva su richiesta dell'imputato al parere favorevole del
pubblico ministero (nella specie, di udienza);
e che una questione sostanzialmente identica è stata sollevata
anche dal Pretore di Saronno, con ordinanza del 3 giugno 1983,
denunciando, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 101, secondo
comma, Cost., l'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella
parte in cui prevede che il parere favorevole del pubblico ministero
(nella specie, di udienza) costituisce presupposto necessario per
l'applicazione della sanzione sostitutiva;
ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, tutte
attinenti al potere di "veto" che sarebbe attribuito al pubblico
ministero di udienza circa l'applicabilità da parte del giudice della
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, i giudizi vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che questa Corte, con la sentenza n. 120 del 1984, ha
dichiarato non fondata la proposta questione "nei sensi di cui in
motivazione".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte