Ordinanza n. 203/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 634/1972
- art. 41d.P.R. 634/1972
- art. 35d.P.R. 634/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 11r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41,
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 "disciplina
dell'imposta di registro" promosso con ordinanza emessa il 14 maggio
1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al
n. 218 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 - in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione - nella parte in cui si stabilisce: a) che il tributo del
registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora
impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio
o rimborso in base a sentenza definitiva (art. 35); b) che la
nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di
chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la
restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura
fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non
imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche
con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato (art. 36);
c) che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria la base
imponibile è correlata all'applicazione, in via generale, dei
criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41,
ultimo comma);
che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunziate,
assoggettando al pagamento di un tributo un reddito non ancora
acquisito definitivamente al patrimonio del singolo contribuente si
pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera la capacità
contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale;
che, ad avviso del giudice remittente le medesime disposizioni
censurate contrastano altresì con l'art. 3 Cost. ponendo sullo
stesso piano contributivo sia coloro che hanno, per effetto di una
contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che,
per conseguire tale reddito, devono attendere il passaggio in
giudicato di una sentenza di per sé non ancora produttiva di alcun
reddito;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare la questione di legittimità costituzionale
inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata per
quanto riguarda l'art. 35;
Considerato che l'ordinanza, nella parte avente ad oggetto gli
artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che, comunque,
la questione non è oggettivamente influente ai fini del giudizio a
quo, non essendo in discussione in quel giudizio né l'irrilevanza
della invalidità di un atto negoziale né i criteri per la
determinazione della base imponibile degli atti dell'Autorità
giudiziaria;
che la questione concernente l'art. 35 - che nella parte
censurata è riprodotto testualmente dall'art. 37 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 - è stata già risolta da questa Corte con
sentenza del 28 luglio 1976, n. 198 che - richiamandosi ad una sua
precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972) - ha escluso il
contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 11 del R.D. 30
dicembre 1923 n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un
atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze
suscettibili di gravame;
che per le suesposte ragioni la prima questione va dichiarata
manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte