Ordinanza n. 203/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 151Codice penale
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 28legge 87/1953
citata
- art. 173Codice penale
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 2legge 695/1974
- art. 8legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) così come modificata
dalla sent. n. 409/89 della Corte costituzionale in relazione
all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promossi
con tre ordinanze emesse il 16 novembre 1989 dal Tribunale militare
di Torino, iscritte ai nn. 2, 3 e 4 del registro ordinanze 1990 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui
determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due
anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro
anni anziché in quella di due anni";
che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato
la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto
di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato
art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla
sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato
dall'art. 151 del codice penale militare di pace;
che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i
comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con
modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse
alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di
colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che
pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la
maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di
coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;
che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il
citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva
irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal
legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei
motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale
militare di pace;
Ritenuto che con tre ordinanze, d'identico contenuto (Reg. ord.
nn. da 2 a 4/1990) emesse il 16 novembre 1989, il Tribunale militare
di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25,
secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772, "come modificato dalla
sentenza n. 409/1989 della Corte costituzionale", assumendo che -
avendo la detta sentenza erroneamente ritenuto che i delitti di cui
al citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 ed
all'art. 151 del codice penale militare di pace ledono lo stesso bene
giuridico mentre in realtà sarebbero lesi beni giuridici diversi
(semplice interesse alla regolare incorporazione degli obbligati al
servizio di leva, nel caso dell'art. 151 del codice penale militare
di pace ed interesse all'effettuazione del servizio di leva
globalmente inteso, nel caso dell'art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972) - la norma impugnata contrasterebbe, da un lato, con
l'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e con il principio di
legalità e tassatività delle pene, di cui all'art. 25, secondo
comma, Cost. (in quanto la citata sentenza n. 409/1989 avrebbe
modificato una norma penale, sostituendosi al legislatore nella
scelta tra più soluzioni possibili) e, da un altro lato,
contrasterebbe sia con l'art. 27, terzo comma, Cost. (poiché la
sanzione ora applicabile all'ipotesi di cui all'art. 8, secondo
comma, citato non sarebbe proporzionata al disvalore del fatto
illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si sarebbe determinata, da
una parte, un'irrazionale equiparazione sanzionatoria tra il delitto
di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e quello di
mancanza alla chiamata e, dall'altra, un'ingiustificata disparità di
trattamento del predetto delitto di rifiuto del servizio militare per
motivi di coscienza rispetto a quelli di rifiuto del servizio
militare non armato e di rifiuto del servizio civile sostitutivo di
cui al primo comma dell'art. 8 citato ed a quello di disobbedienza di
cui all'art. 173 del codice penale militare di pace);
che, nel giudizio introdotto dall'ordinanza di cui al n. 2 del
registro ordinanze, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile
o, comunque, non fondata;
Considerato che, per l'identità delle sollevate questioni, i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere contestualmente
definiti;
che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono,
all'evidenza, solo formalmente indirizzate alla norma suindicata ma,
nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate
dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;
che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente
attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del
merito di una decisione costituzionale di accoglimento;
che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema
risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il
principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte
costituzionale;
che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è
soltanto quello d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex
art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità
costituzionale;
che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già
esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a
quo, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più
semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso
legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del
codice penale militare di pace;
che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28
della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte