Ordinanza n. 203/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 689Codice di procedura civile
- art. 690Codice di procedura civile
- art. 704Codice di procedura civile
- art. 705Codice di procedura civile
- art. 703Codice di procedura civile
- art. 669-octieslegge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e
669-octies del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze
emesse il 2 settembre 1995 dal Pretore di Benevento, sezione
distaccata di S. Giorgio del Sannio, rispettivamente iscritte ai nn.
821, 822 e 823 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse tutte il 2
settembre 1995, il Pretore di Benevento, sezione distaccata di S.
Giorgio del Sannio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli
artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, nella
parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si
svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela
interdittale;
che il provvedimento negativo di quest'ultima non sarebbe - a
parere del rimettente - neppure reclamabile, così prospettandosi una
violazione del diritto di difesa;
che - opina per altro verso il giudice a quo - la diversa
disciplina data alla fase di merito si porrebbe in contrasto con
l'esigenza di celerità che deve presiedere all'accertamento in
subiecta materia;
Considerato che le tre ordinanze sono di identico tenore e vanno
quindi decise congiuntamente;
che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento su una serie
di non esatte premesse, e che perfino alla stregua di queste le
conclusioni cui egli perviene risultano del tutto erronee;
che, in particolare, l'assunto circa la non reclamabilità del
provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, su cui si fonda
in parte la prospettazione, è stato smentito dalla sopravvenuta
sentenza n. 501 del 1995 di questa Corte, come corollario di quanto
affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995, ignorate
dal rimettente;
che inoltre quest'ultimo asserisce essere venuta meno - come
effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. - la
fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di
provvedimento di rigetto; mentre, viceversa, tale risultato appare
estraneo alla ratio della riforma, oltre che contrario agl'indizi
normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il
giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai
secundum eventum litis;
che infine - quanto al rinvio al procedimento cautelare uniforme
operato dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ. - questa Corte
nell'ordinanza n. 58 del 1996 ne ha già rilevato la "selettività",
e dunque quantomeno immotivato si palesa l'assunto del rimettente
circa l'applicabilità dell'art. 669-octies nel procedimento
possessorio;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e
669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Benevento,
sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, con le ordinanze di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte