Ordinanza n. 203/2001
Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3-octiesd.lgs. 502/1992
- art. 1legge 421/1992
- art. 3legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 419/1998
- art. 1legge 42/1999
- art. 2legge 419/1998
- art. 1legge 42/1992
- art. 9legge 323/2000
- art. 12legge 323/2000
- art. 3-octieslegge 323/2000
- art. 3-octieslegge 328/2000
- art. 3legge 328/2000
- art. 12legge 328/2000
- art. 3d.lgs. 229/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3 del
decreto legislativo 13 luglio (recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e dell'art. 1,
comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42
(Disposizioni in materia di professioni sanitarie), promosso con
ordinanza emessa il 21 settembre 2000 dalla Corte dei conti, sezione
del controllo, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2000 (r.o. n. 808
del 2000), la Corte dei conti, sezione del controllo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 3-octies comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio
(recte: 19 giugno) 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419), per contrasto con gli artt. 117 e 76 della
Costituzione e con le corrispondenti norme degli statuti speciali
delle regioni, "nella parte in cui attribuisce la potestà di
definire gli ordinamenti didattici delle figure professionali
operanti nell'area socio-sanitaria ad un regolamento del Ministero
della sanità di concerto con il Ministero per la solidarietà
sociale";
b) dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio
1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), per
contrasto con l'art. 117 della Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, la normativa di delega
contenuta negli artt. 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), consente
che solo l'individuazione dei profili professionali di livello non
dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria avvenga mediante l'adozione di un
regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di
quello per la solidarietà sociale, mentre la definizione dei
relativi ordinamenti didattici spetta agli atenei, sulla base di un
decreto del Ministro dell'università, emanato di concerto con gli
altri ministri interessati;
che, pertanto, ne deriva il contrasto dell'art. 3-octies
comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 con l'art. 76 della
Costituzione, per il difetto, nella legge delega, di una norma che
attribuisca "all'autorità amministrativa il potere di intervenire in
materia con un proprio regolamento";
che, ad avviso della Corte dei conti, la medesima
disposizione collide, inoltre, con l'art. 117 della Costituzione e
con gli statuti speciali delle regioni in quanto prevede l'adozione,
da parte del Ministro della sanità, e quindi dello Stato, di un
regolamento in "materia che la disciplina sul trasferimento delle
funzioni riserva alla competenza regionale";
che, quanto all'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge
26 febbraio 1992, n. 42, che detta disposizioni in materia di
professioni sanitarie invocato dall'amministrazione "nel
controdedurre in ordine alla legittimità del decreto
interministeriale in esame ed alla ritenuta rispondenza a
Costituzione delle norme di cui esso risulta applicazione" la Corte
dei conti ne sostiene l'incostituzionalità per violazione
dell'art. 117 della Costituzione, se interpretato nel senso di
attribuire a decreti ministeriali la disciplina degli ordinamenti
didattici in materia di "formazione post-base", di competenza
regionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso chiedendo che la Corte disponga la restituzione degli
atti alla Corte dei conti, alla stregua dello ius superveniens
costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e
dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, disposizioni che
dimostrerebbero, ad avviso della parte pubblica, che il legislatore
ordinario "ha risolto i dubbi sulla legittimità costituzionale del
comma 5 dell'art. 3-octies".
Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in
epigrafe, è intervenuto l'art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323
(Riordino del settore termale), che, nell'istituire la figura
dell'operatore termale, ha previsto che il relativo profilo
professionale sia disciplinato ai sensi del comma 5
dell'art. 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992,
introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 229 del 1999;
che, inoltre, l'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), nel disciplinare la formazione delle
"figure professionali sociali", ha stabilito che "restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 3-octies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria";
che, a seguito delle accennate innovazioni legislative, si
rende necessario, in via del tutto preliminare, disporre la
restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione
del controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: RUPERTO
Il redattore: VARI
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte