Ordinanza n. 203/2015
Altra decisione · depositata il 15/10/2015 · relatore Aldo Carosi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 133/2013
- art. 1legge 5/2014
usata come parametro
- art. 75Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 79Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 80Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 81Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 82Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 83Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 103Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 104Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 107Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9d.lgs. 268/1992
- art. 10d.lgs. 268/1992
- art. 10-bisd.lgs. 268/1992
- art. 17d.lgs. 268/1992
- art. 18d.lgs. 268/1992
- art. 19d.lgs. 268/1992
- art. 2legge 191/2009
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 26 marzo-7 aprile 2014 ed il 31 marzo 2014, rispettivamente depositati in cancelleria il 3 ed il 7 aprile 2014 ed iscritti al n. 28 e al n. 29 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 28 e n. 29 del 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 2014, n. 5;
che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonché in riferimento ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione;
che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza;
che con riguardo ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alla norma impugnata sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;
che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all'impugnazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013;
che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto la medesima disposizione, censurata in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
ECLI:IT:COST:2015:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte