Ordinanza n. 204/1975
Altra decisione · depositata il 10/07/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
citata
- art. 11legge 281/1970
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente notificati il
26 luglio 1974, il 20 e 16 gennaio 1975, depositati in cancelleria il
14 agosto 1974, il 24 e 30 gennaio 1975 ed iscritti al n. 16 del
registro 1974 ed ai nn. 2 e 3 del registro 1975, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per le finanze,
di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10
maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, sul trasferimento delle
foreste demaniali alle predette Regioni.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi gli avvocati Fabio Alberto Roversi Monaco e Vittorio
Passerini, per la Regione Emilia-Romagna, l'avv. Aldo Sandulli, per la
Regione Lazio, l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con i ricorsi sopraindicati le Regioni Emilia-Romagna,
Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in ordine ai decreti ministeriali con i quali è stato
effettuato il trasferimento alle Regioni stesse delle foreste
appartenenti allo Stato, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281; che i ricorsi prospettano questioni concernenti
l'applicazione della stessa legge, sotto profili in parte comuni e
collegati da identità dell'oggetto, e che pertanto può disporsi la
riunione dei giudizi, per la loro definizione con unica sentenza.
Considerato che ai fini di una più completa istruttoria, anche in
accoglimento delle istanze formulate dalle Regioni ricorrenti, salva e
impregiudicata ogni decisione sulle questioni pregiudiziali e di
merito, è opportuno acquisire i seguenti atti, documenti ed elementi,
relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno dato luogo ai ricorsi,
e precisamente:
a) deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di
Stato per le foreste demaniali n. 2 in data 10 marzo 1972, e n. 2/67 in
data 17 aprile 1973;
b) corrispondenza intercorsa tra lo Stato e le Regioni in occasione
del trasferimento delle foreste;
c) elenco analitico e consistenza dei boschi da seme, dei vivai
interregionali, e delle aziende pilota;
d) elenco e consistenza dei parchi nazionali del Lazio;
e) elenco, tipologia e consistenza delle riserve naturali;
f) elenco e tipologia dei fabbricati non pertinenti alla gestione
delle foreste (sedi di uffici amministrativi e stazioni forestali
dell'Azienda di Stato; immobili con destinazione civile, agricola e
industriale; alberghi, colonie, case per ferie; conventi e luoghi di
culto, ecc.);
g) elenco dei terreni ed immobili soggetti a vincolo militare.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei giudizi;
dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;
ordina che entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza siano depositati presso la cancelleria di questa
Corte, a cura dei Ministeri interessati, gli atti, documenti ed
elementi sopra indicati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte