Ordinanza n. 204/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/06/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 44/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 13legge 1089/1939
- art. 59legge 1089/1939
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del
patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale), in relazione
agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle
cose di interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa
il 28 giugno 1979 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a
carico di Ponti Margherita ed altri iscritta al n. 621 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 310 del 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il Pretore di Domodossola con ordinanza del 28 giugno
1979 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44, in riferimento agli
artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui
detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei
cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico
delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata
notifica alcuna, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione;
considerato che l'ordinanza propone interpretazioni contrapposte
della norma della cui costituzionalità si dubita, senza operare una
scelta ermeneutica che consenta l'identificazione del thema decidendi;
che questa Corte (v. da ultimo la sentenza n. 30 del 1983 e
l'ordinanza n. 61 del 1983) ha già dichiarato l'inammissibilità delle
questioni proposte con riferimento "a contenuti normativi che risultano
al tempo stesso diversi e considerati, per così dire, alla pari";
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n.
44, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte