Ordinanza n. 204/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso
con ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Legnano nei
procedimenti penali riuniti a carico di Schipani Giuseppe iscritta al
n. 408 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Legnano, con ordinanza del 21 marzo
1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude
la possibilità di dichiarare estinto un reato punito con la sola
multa, previa applicazione, su richiesta dell'imputato, della sanzione
sostitutiva della "pena pecuniaria di pari importo";
b) dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in riferimento
all'art. 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui impedisce al
giudice di applicare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato
e di pronunciare conseguentemente l'estinzione del reato quando il
pubblico ministero di udienza abbia espresso parere sfavorevole;
considerato che la questione sub a) è stata dichiarata
inammissibile con la sentenza n. 148 del 1984, in quanto la
"risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri di questa
Corte ma spetta al legislatore";
e che la questione sub b) è stata già decisa dalla Corte con la
sentenza n. 120 del 1984, che l'ha dichiarata non fondata "nei sensi di
cui in motivazione", ed è poi stata dichiarata manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 203 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della costituzione, dal
Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Legnano con ordinanza del 21 marzo 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte