Ordinanza n. 204/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Riscossione imposte sul reddito
- art. 24Riscossione imposte sul reddito
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15,
comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 28 maggio 1985 dal Pretore di Alessandria nel procedimento
civile vertente tra Maraucci Alfredo e l'Esattoria di Alessandria,
iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale
dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che in data 28 maggio 1985 il Pretore di Alessandria ha
emesso un'ordinanza del seguente testuale tenore: "Il Pretore conferma
il proprio decreto 17 maggio 1985 ritenendo non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 -
15 comma primo, 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli
artt. 3, 24 comma secondo, 113 Costituzione; per le ragioni esposte nel
decreto confermato ";
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto
che la predetta questione venga dichiarata inammissibile.
Considerato che nella predetta ordinanza è omessa la benché
minima motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta
infondatezza della questione sollevata, e che non è consentita una
motivazione per relationem;
che, restando in tal modo eluso il precetto di cui all'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma e 39 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, secondo comma, e 113 Cost., dal Pretore di Alessandria con
ordinanza del 28 maggio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte