Ordinanza n. 204/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 590Codice penale
- art. 92legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge
24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 20 maggio 1983 e il 3 febbraio 1984 dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Novara, iscritta ai nn.91 e 466 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 169 e 259 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
1. - Ritenuto, in fatto, che il Giudice Istruttore presso il
Tribunale di Novara e lo stesso Tribunale di Novara, rispettivamente
con ordinanze 20 maggio e 3 febbraio 1984, investiti
dall'impugnazione del Pubblico Ministero rispettivamente contro
sentenza istruttoria del Pretore di Novara e sentenza dibattimentale
del Pretore di Borgomanero, che avevano prosciolto per remissione
della querela i rispettivi imputati di lesioni colpose gravi,
sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 92
della l. 24 novembre 1981 n. 689, con riferimento agli artt. 2, 3 e
32 Cost.:
che nelle rispettive ordinanze, identiche nel testo per forma e
sostanza, sostengono i giudici rimettenti che il diritto
all'integrità fisica, almeno nei limiti previsti dall'art. 5 cod.
civ., è diritto indisponibile, come tale tutelato dalla Costituzione
negli artt. 2 e 32 quale interesse della collettività, e perciò
insuscettibile di essere abbandonato alla discrezione del privato in
ordine alla sua liceità ed alla procedibilità;
che peraltro anche il principio d'uguaglianza viene in causa,
giacché l'esercizio o non del diritto di querela determina
conseguenze diverse per fatti che ledono lo stesso interesse;
che, pur essendo vero che anche in ordine ad altri delitti
lesivi di interessi della generalità il legislatore ha previsto la
procedibilità a querela, come per i reati contemplati negli artt. da
519 a 526 e dall'art. 530 cod. pen., la Relazione al codice ha,
però, chiarito che si tratta di eccezioni inserite per evitare lo
strepitus fori che potrebbe riuscire alla vittima più dannoso dello
stesso reato, e che comunque per quelle ipotesi la querela sporta è
poi irrevocabile;
che, tale giustificazione non potendo valere per i delitti in
esame, l'illegittimità denunziata sembrerebbe fondata;
che nel giudizio relativo al procedimento in corso innanzi al
Giudice Istruttore di Novara è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
2. - Considerato, in diritto, che le questioni sollevate dalle due
ordinanze riguardano la stessa norma e sono riferite agli stessi
parametri costituzionali, per cui appare opportuna la riunione dei
giudizi per deciderli con unica ordinanza;
che i giudici rimettenti hanno focalizzato la loro attenzione
sulla disponibilità o indisponibilità del diritto tutelato dalla
norma penale e perciò sul suo riferimento ad un interesse
individuale o a quello generale della società, mentre in realtà - a
differenza di quanto si verifica a proposito della scriminante del
consenso dell'avente diritto - duplice è il criterio che ha indotto
il legislatore a rendere perseguibili taluni reati previa
proposizione della querela da parte dell'offeso;
che, infatti, come è ormai riconosciuto dalla prevalente e più
autorevole dottrina, se effettivamente il legislatore ha inteso, da
una parte, tener conto di ragioni di riguardo all'interesse privato,
dall'altra, però, si è ispirato altresì ad una certa relativa
tenuità dell'interesse pubblico compromesso, talché ambo i criteri
e, perciò, ambo gl'interessi concorrono a spiegare l'istituto della
querela;
che, pertanto, alla luce di tali premesse, non è affatto
decisiva l'indagine dei giudici rimettenti circa il carattere anche
pubblicistico dell'interesse offeso dalla fattispecie in esame, come
dimostrano numerosi esempi del codice, ben al di là di quelli
esemplificati dalle ordinanze (si considerino gli artt. 513, 554,
614, 622, 623, 633, 635 primo co., 637, 638, 639, 641, 642 u.c., 646,
647 e la disposizione di cui al secondo co. dell'art. 649 cod.pen.),
dove pure è innegabile la presenza anche dell'interesse della
generalità, e tuttavia la procedibilità è subordinata alla
proposizione della querela perché il legislatore ha tenuto conto di
ambo i criteri e, nella tenuità dell'interesse pubblico, ha
preferito, per ragioni di politica criminale e di opportunità,
rendere rilevante come presupposto della procedibilità la volontà
del privato;
che, pertanto, l'intento di evitare lo strepitus fori si
riferisce soltanto a poche ipotesi, oltre quelle che nel citato passo
considerava la relazione del Guardasigilli, mentre le altre
fattispecie dimostrano che svariate sono le ragioni che inducono il
legislatore a subordinare alla querela la procedibilità per taluni
reati;
che, in analoga ipotesi, d'altra parte, questa Corte ha già
sottolineato che "la scelta del modo di procedibilità... deve
rimanere affidata a valutazioni discrezionali (del legislatore),
insindacabili in questa sede...": e ciò in quanto trattasi appunto
di materia di politica legislativa che sfugge ad ogni censura di
legittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l. 24
novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che ha sostituito
l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. sollevate dal Giudice
istruttore presso il Tribunale di Novara con ordinanza 20 maggio 1983
(n. 91 del 1984) e dal Tribunale di Novara con ordinanza 3 febbraio
1984 (n. 466 del 1984), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte