Ordinanza n. 204/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 246/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola),
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, sui
ricorsi riuniti proposti da Bocchi Chiara ed altro contro il
Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre
1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della legge 4
luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della
legge agli insegnanti di educazione tecnica nella Scuola media
nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;
che, secondo il giudice a quo, la legge n. 246 del 1988 non può
essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per l'anno
1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della
concessione del beneficio, dal requisito del possesso della nomina
provveditoriale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 249 del 1986;
che il giudice rimettente fonda il sospetto di
incostituzionalità della norma in oggetto sul principio, formulato
dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui,
in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza annuale, sia
pure diversamente denominata, non è in sostanza che un incarico
annuale;
che, ad avviso del giudice a quo, tale principio, sebbene
affermato dalla Corte costituzionale a proposito delle supplenze
conferite dal provveditore agli studi, non può non trovare
applicazione a proposito degli insegnanti di applicazioni tecniche
con nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla
possibilità di incarichi e comunque di supplenze da parte del
provveditore agli studi - e ciò indipendentemente dal possesso di
determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) - e che
non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione
di sanatoria;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di sottolineare
l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico
conferito dal provveditore agli studi rispetto a quella dei
beneficiari di nomine effettuate dai capi d'istituto, attesa la
diversità di posizioni espresse dalla collocazione in differenti
graduatorie nonché la garanzia procedimentale che assiste il
conferimento dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282
del 1987);
che, inoltre, la preclusione dell'assegnazione degli incarichi
in argomento, legislativamente sancita per i docenti di applicazioni
tecniche, trova una sua razionale giustificazione nella esigenza di
garantire una sia pur graduale sistemazione dei ruoli a tutti quegli
insegnanti reclutati nel precedente regime che prevedeva distinte
cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, onde, per
tale categoria, si è posta con particolare evidenza la necessità
del contenimento dei "soprannumerari";
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure
urgenti per il personale della scuola), sollevata, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte