Ordinanza n. 204/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Massa Carrara nel procedimento penale a carico di
Baldini Giorgio, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un
procedimento penale a carico di persona imputata di omicidio
aggravato il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Massa Carrara ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione;
che, all'esito di una disamina di alcune delle pronunce rese da
questa Corte in tema di giudizio abbreviato (sentt. nn. 176 del 1991
e 23 del 1992; ordd. nn. 48 e 163 del 1992) e dei conseguenti
sviluppi giurisprudenziali di legittimità (in particolare con
riguardo alla inapplicabilità di detto rito speciale per i reati
punibili con la pena dell'ergastolo), e dato altresì atto del
consenso espresso, nel giudizio principale, dal pubblico ministero
alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato,
nonostante il mantenimento di una imputazione preclusiva, il giudice
rimettente lamenta in primo luogo l'impossibilità di sindacare detta
imputazione e perciò, una volta ritenuta erronea la valutazione
degli elementi di fatto trasfusi nell'imputazione medesima, di
escludere le circostanze aggravanti che ostacolano l'accesso al rito
speciale e ai correlativi vantaggi sostanziali;
che, per questo primo profilo, l'accennata situazione
risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza, discriminando
fra imputati in dipendenza di contestazioni rivelatesi errate e che
non consentono - ad avviso dal giudice a quo - neppure la
"riparazione" consistente nella riduzione di pena in sede
dibattimentale, sia del diritto di difesa, sia infine del principio
di precostituzione del giudice naturale, che dovrebbe essere quello
per le indagini preliminari;
che, svolgendo un diverso profilo della questione, il giudice a
quo lamenta inoltre come, nell'ipotesi in cui l'imputazione
circostanziata risulti viceversa corretta, non sia possibile per
l'imputato fruire della riduzione di pena in sede dibattimentale
nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti ("già
presenti nella fase dell'udienza preliminare") idonee a neutralizzare
gli effetti dell'aggravante contestata (e preclusiva del rito): una
situazione, questa, che sarebbe anch'essa lesiva del parametro
costituzionale dell'eguaglianza, se posta a raffronto con la
situazione di chi può, invece, giovarsi del rito abbreviato in
quanto imputato di un analogo reato, non aggravato (ma neppure
attenuato), nonostante che al secondo possa in concreto essere
irrogata una pena superiore a quella applicabile al primo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di non
fondatezza della questione.
Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già
disatteso, con la sentenza n. 305 del 1993, questione analoga e
prospettata in riferimento ai medesimi - e ad altri - parametri
costituzionali;
che nella richiamata decisione si è, in particolare, osservato
che la preclusione al sindacato da parte del giudice per le indagini
preliminari sull'esattezza dell'imputazione (sub specie della
qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze del reato)
formulata dal pubblico ministero ai fini dell'ammissione al giudizio
abbreviato non è in contrasto con alcuno dei parametri
costituzionali oggi invocati;
che l'ordinanza di rimessione non presenta al riguardo alcun
nuovo o diverso argomento, che possa indurre questa Corte, per quanto
riguarda il profilo in esame (che rappresenta il petitum centrale
dell'ordinanza di rinvio, al di là della esattezza o meno circa
l'individuazione delle norme da cui ha origine il problema dedotto),
a discostarsi dalle conclusioni già raggiunte; alle quali,
piuttosto, può qui aggiungersi l'ulteriore aspetto della
contraddizione tra una assoluta libertà di qualificazione del fatto
da parte del giudice per l'udienza preliminare - nell'ambito della
statuizione sull'accesso al giudizio speciale ed in presenza dei
relativi ulteriori presupposti - e la mancanza di uno strumento di
controllo idoneo a prevenire l'opposta patologia processuale,
consistente in possibili determinazioni erronee da parte di detto
giudice: un profilo, questo, che assume maggiore rilievo alla luce
della delimitazione "interna" dell'appellabilità della decisione,
resa al termine del rito speciale, da parte dell'accusa, e cioè alla
(sola) ipotesi di mutamento del titolo del reato rispetto a quello
sulla cui base è stato accordato e si è quindi svolto il giudizio
abbreviato (art. 443, terzo comma, c.p.p.) e non anche, allo stato
della normativa, al richiesto mutamento finalizzato appunto a
consentire il rito de quo (giacché in quest'ultima ipotesi non si
verifica variazione del titolo giuridico nell'ambito del giudizio
speciale);
che, d'altra parte, i dubbi di legittimità costituzionale
prospettati dal rimettente muovono dalla ritenuta "irrecuperabilità"
di una preclusione rivelatasi poi erronea, quantomeno sul piano delle
conseguenze sulla pena;
che, in contrario, già nell'ordinanza n. 163 del 1992 -
richiamata dal giudice a quo - e poi ulteriormente nella citata
sentenza n. 305 del 1993, questa Corte ha individuato nel giudizio
dibattimentale la sede di "recupero" del vantaggio sostanziale
indebitamente precluso all'imputato da una contestazione impropria da
parte dell'accusa, per cui perdono rilievo le premesse argomentative
di questo profilo della questione riferito alla discriminazione di
situazioni omogenee;
che, ancora in rapporto al medesimo profilo ma con riguardo
anche ad un petitum ulteriore, mirato cioè al riconoscimento del
potere di modificazione dell'imputazione non più solo quale nomen
iuris del fatto-reato, bensì anche come contestazione di una
determinata materialità dei fatti (ciò secondo il riferimento
dell'ordinanza di rinvio alla "eventuale erronea valutazione degli
elementi di fatto"), deve parallelamente ribadirsi che, prima e al di
fuori della cristallizzazione dell'imputazione ai fini e nei limiti
della decisione sull'ammissibilità del rito, ritrova pienezza e anzi
doverosità di applicazione il principio della necessaria costante
corrispondenza tra l'imputazione e le emergenze processuali (sent. n.
88 del 1994 di questa Corte), per cui le eventuali disarmonie tra
questi due elementi troveranno risoluzione nell'ambito della
fluidità della contestazione, anche nell'udienza preliminare (sent.
n. 88 del 1994 citata), con gli strumenti utilizzabili a tal fine dal
giudice;
che, quanto al secondo profilo della questione, concernente il
(mancato) potere di riconoscimento ed applicazione di circostanze
attenuanti, deve essere riaffermata la assoluta eccezionalità di una
attribuzione di questo tipo al di fuori del giudizio sul merito della
regiudicanda (sent. n. 431 del 1990), e, altresì, la coerenza di una
siffatta esclusione avuto riguardo alla configurazione dell'udienza
preliminare nel disegno del nuovo processo penale (sentt. nn. 41 del
1993; 381 del 1992; 64 del 1991); non senza sottolineare comunque che
la diversificazione tra le ipotesi sostanziali poste a raffronto - un
reato aggravato ed un reato non aggravato, rispettivamente - esclude
la dedotta lesione del parametro dell'eguaglianza;
che, pertanto, sotto ogni profilo la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Massa Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte