Ordinanza n. 205/1984
Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 122/1951
usata come parametro
citata
- art. 12legge 154/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge 8 marzo 1951 n. 122 (Norme per la elezione dei consigli
provinciali) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal
Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Cappelli
Isabella e Remoli Luigi, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1977
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 dell'anno
1977;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento civile di cui
all'epigrafe, il Tribunale di Viterbo sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in
riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,
- che, ad avviso del remittente, l'ineleggibilità a consigliere
provinciale, sancita dalla citata disposizione per i cittadini non
iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, non
corrispondeva a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita
dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo
che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per
l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali,
- che non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, né si sono costituite le Parti;
Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile
1981 n. 154 che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato
eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica,
- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità
anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non
ancora definiti con sentenza passata in giudicato,
- che, pertanto, è necessario che il Tribunale remittente
riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa, per cui
occorre restituire gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARBLLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte