Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del

codice civile, in riferimento all'art. 899, ultimo comma, dello

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal

Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli

Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra

Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente

sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella

legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod.

civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di

esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale,

senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità

giudiziaria sulla necessità o convenienza del taglio, che è invece

prevista dall'art. 899, comma terzo, cod.civ., in relazione al taglio

degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine;

che, ad avviso del giudice a quo, tale diversità di trattamento

sarebbe irragionevole, poiché viene riconosciuta maggiore tutela al

proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto

un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al

proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione

consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal

confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il

taglio, la valutazione del giudice sulla necessità o convenienza

dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata;

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che

le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non

omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una

ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal

proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto

di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine

inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari

tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino

(all'osservanza della detta distanza), sicché l'intervento del

giudice è vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il

diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di

mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione

di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicché

l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto

tende a sostituire un atto di gestione concordato;

che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa,

poiché questo attiene alle garanzie processuali, e non già al

diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata sotto entrambi i profili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte