Ordinanza n. 205/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 122/1989
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 11legge 62/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo
comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con
ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Pretore di La Spezia nei
procedimenti civili vertenti tra Piotto Raffaello ed altri ed il
Prefetto della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 52 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 4
dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione questione di legittimità dell'art. 20,
ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sul presupposto che
la disposizione denunciata, nonostante la sua apparente natura di
norma interpretativa, va intesa o come abrogazione dell'art. 11,
quarto comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, o come parziale
abrogazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la
conseguenza di determinare in ogni caso retroattivamente un
trattamento sanzionatorio sfavorevole (nella specie, applicazione
della oblazione nella misura prevista dall'art. 138 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale approvato con il d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, con gli aumenti operati dagli articoli 113 e 114
della legge n. 689 del 1981, in luogo del pagamento in via breve
della minor somma di lire 5.000) che contrasta con il divieto di
retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, stante la relativa applicabilità "non solo alle norme
penali, bensì, più in generale, a qualunque norma sanzionatoria, e
dunque anche a quelle in materia di sanzioni amministrative";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, assumendo che
l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, col fare salva la disciplina
dell'art. 138 del codice della strada "con le modifiche apportate
dall'art. 11" della legge n. 62 del 1974, ha inteso conservare valore
al meccanismo per "scaglioni" di oblazione tipico della disciplina
della circolazione stradale, con esclusione, peraltro, delle
previsioni che - come quella del quarto comma dello stesso art. 11
- stabilivano una disciplina specifica derogante alla regola
generale, sicché quest'ultima disposizione doveva ritenersi abrogata
per incompatibilità, a norma dell'art. 42 della stessa legge n. 689
del 1981; donde - afferma l'Avvocatura - la natura interpretativa
della norma denunciata, avendo il legislatore inteso unicamente
dirimere le incertezze alimentate da talune oscillanti pronunce di
giudici di merito, pur se resterebbe comunque assorbente il rilievo
che il principio di irretroattività è costituzionalizzato nella
stretta materia penale;
Considerato che questa Corte ha da tempo (cfr. sentenza n. 118
del 1957) avuto modo di affermare l'ammissibilità sotto un aspetto
generale delle leggi interpretative, puntualizzando, peraltro, come
una simile qualificazione giuridica spetti soltanto alle leggi o alle
disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni
(quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato
normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne
il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove
ritenuto oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi
ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete
un determinato significato normativo della disposizione interpretata
(cfr. sentenze nn. 155 e 380 del 1990 e nn. 123 e 233 del 1988);
che la norma denunciata manifestamente soddisfa tali caratteri,
per essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a
quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i
diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti,
sanando, per questa via, un deprecabile stato di incertezza generato
dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel
tempo per disciplinare il pagamento in misura ridotta nei casi di
violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;
che, risultando assente qualsiasi funzione innovativa, si deve
riconoscere alla disposizione censurata il carattere formale e
sostanziale di norma interpretativa, del che fra l'altro costituisce
un affidabile "indice di riconoscimento" (cfr. sentenza n. 123 del
1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione
giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di
egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e
sistematico;
che, in conseguenza delle sovraesposte considerazioni, la
questione proposta va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989,
n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 4
dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte