Ordinanza n. 205/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 543r.d. 1133/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
di penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 21
settembre 1993 dal Tribunale Militare di Padova nel procedimento
penale a carico di Mirelli Giovanni, iscritta al n. 720 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale Militare di Padova, dopo aver premesso
di procedere nei confronti di un giovane per il reato di mancanza
alla chiamata, ha osservato che l'imputato si è difeso asserendo che
l'omessa presentazione era dipesa dalla mancata notificazione della
cartolina precetto, evenienza, questa, che, aggiunta all'avvertenza
riportata a tergo del congedo illimitato provvisorio, ove era
menzionato l'obbligo di presentarsi alla ricezione della cartolina
precetto di chiamata alle armi, ha verosimilmente ingenerato
nell'imputato il convincimento che il dovere di presentazione sorga
solo a seguito della notificazione del precetto personale, e non,
come prescrive l'art. 543, secondo comma, del Regolamento di
esecuzione approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 1133, con la
pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi;
che alla luce di tali circostanze il Tribunale medesimo
"ripropone" questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del
codice penale militare di pace rilevando come questa Corte, pur
avendo affermato nella sentenza n. 325 del 1989 che il medesimo art.
39 non limita la disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47
del codice penale, ha omesso in quella ed in altre pronunce di
entrare "nel merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto
delle norme costitutive dei doveri militari"; sicché, rilevato che
nella specie l'imputato ha ignorato il contenuto del manifesto, "ma
in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato
art. 543", e poiché tale ignoranza è considerata
incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 del codice penale
militare di pace, il giudice a quo censura quest'ultima norma per
violazione del principio della personalità della responsabilità
penale che questa Corte ha già avuto modo di riconoscere con
riferimento all'art. 5 del codice penale, formulandosi il conseguente
auspicio che la medesima statuizione venga ora estesa alla norma
oggetto di impugnativa, "trattandosi pur sempre di materia penale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
essere la stessa analoga ad altra già decisa da questa Corte con
ordinanza n. 247 del 1991.
Considerato che questa Corte - come lo stesso giudice a quo
rammenta - ha da tempo affermato il principio che per "ignoranza dei
doveri" deve intendersi "ignoranza delle fonti normative dei doveri",
mentre "gli atti amministrativi che condizionano il dovere in
concreto sono "fatti" od "atti" (come il manifesto) che rendono
operante il dovere in astratto disciplinato dalla norma giuridica, e
perciò si ricollegano al principio di cui alla prima parte dell'art.
47 del codice penale", cosicché l'errore sul manifesto, proprio
perché vertente "sul presupposto storico per l'attuazione del dovere
in concreto" assume rilevanza "anche nell'area dell'art. 39 del
codice penale militare di pace" (v. ordinanza n. 247 del 1991 e
sentenza n. 325 del 1989);
che lo stesso giudice a quo espressamente afferma, evidenziando
per di più non pochi elementi a discolpa, che l'imputato "senza
dubbio ha ignorato il contenuto del manifesto di chiamata" e che tale
errore deve essere ricondotto alla disciplina dell'art. 47 del codice
penale, cosicché viene ad assumere una connotazione di totale
irrilevanza ai fini del decidere la dedotta e presupposta ignoranza
del citato art. 543 del R.D. n. 1133 del 1942 che lo stesso
remittente evoca, non senza un qualche artificio logico, per proporre
nuovamente questione di legittimità costituzionale della regola
sancita dal più volte citato art. 39 del codice penale militare di
pace;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte