Ordinanza n. 205/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.lgs. 758/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 499/1993
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promossi con sei
ordinanze emesse il 17 dicembre 1997, il 17 febbraio, il 21 maggio,
il 6 ed il 16 giugno (n. 2 ordinanze) 1998 dal giudice per le
indagini preliminari della Pretura di Pistoia, rispettivamente
iscritte ai nn. 642, 643, 681, 682, 683, 684 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e
40, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con sei ordinanze di analogo tenore, pronunciate in
altrettanti procedimenti nei quali il pubblico ministero, in mancanza
di apposite prescrizioni impartite al contravventore dall'organo di
vigilanza, aveva chiesto l'emissione del decreto penale di condanna,
il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di
Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione - in relazione all'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge 6 dicembre 1993, n. 499, contenente delega al Governo per la
riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro -, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro), nella parte in cui non prevede
che l'organo di vigilanza ammetta obbligatoriamente il contravventore
al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in
cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale
impossibilità della sua emanazione;
che, in particolare, nelle ordinanze di rimessione r.o. nn.
681684 del 1998 il giudice a quo rileva che l'organo di vigilanza
aveva ritenuto di non impartire alcuna prescrizione a norma dell'art.
20 del citato decreto legislativo, in quanto si trattava di "reato
già consumato e non ottemperabile" mentre nelle ordinanze r.o. nn.
642 e 643 del 1998 l'impossibilità di impartire la prescrizione è
stata specificamente ricollegata alla natura della violazione
contestata;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata
si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto farebbe
irragionevolmente dipendere la possibilità di definire in via
amministrativa il procedimento dalla natura della violazione, ossia
da un elemento estraneo alla volontà del contravventore, ovvero
dalla insindacabile discrezionalità dell'organo di vigilanza di
impartire la prescrizione, e determinerebbe disparità di trattamento
tra il contravventore a cui venga imposta una prescrizione che gli
consente di definire la violazione contestata avvalendosi della
procedura amministrativa prevista dalla legge, e il contravventore al
quale non venga impartita alcuna prescrizione, che si vedrebbe
preclusa la possibilità di definire in via amministrativa il
procedimento penale a suo carico, con l'art. 76 Cost., per violazione
della direttiva contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della
legge n. 499 del 1993, che delega il Governo a stabilire una causa di
estinzione dei reati in materia di tutela della sicurezza e
dell'igiene del lavoro "consistente nell'adempimento, entro un
termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle
prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di
eliminare la violazione accertata, nonché al pagamento in sede
amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo
dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione" in quanto la
direttiva non lascia alcun margine di discrezionalità all'organo di
vigilanza, mentre nella disciplina emanata dal legislatore delegato
l'obbligatorietà della prescrizione risulta condizionata dallatu
nalara delzi violaceone ac rtata.
Considerato che, stante il contenuto pressoché identico delle sei
ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che analoga questione di legittimità costituzionale è già
stata presa in esame da questa Corte e dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 416 del 1998;
che anche le censure di legittimità costituzionale oggetto del
presente giudizio si basano sull'erroneo presupposto che, ove si
tratti di reato per cui sia "ontologicamente" impossibile impartire
qualsiasi prescrizione per eliminare la contravvenzione accertata, la
natura del reato costituisca elemento idoneo ad incidere in termini
di irragionevolezza e di ingiustificata disparità di trattamento in
relazione alla applicabilità della disciplina del decreto
legislativo n. 758 del 1994;
che, al contrario, l'obiettiva diversità della struttura dei
diversi reati, quale risultante dagli elementi costitutivi della
fattispecie e, conseguentemente, il momento in cui si realizzano la
commissione e la consumazione del reato stesso, nonché la natura
istantanea o permanente del reato, appartengono a scelte del
legislatore, che nella costruzione delle fattispecie incriminatrici
traduce le proprie opzioni di politica criminale, ovvero sono imposte
dalla stessa natura degli obblighi e dei comportamenti di cui si
vuole imporre l'osservanza mediante il ricorso alla sanzione penale;
che pertanto eventuali trattamenti differenziati risultano
giustificati dalla diversa struttura delle fattispecie
incriminatrici;
che sotto questo profilo non ha pregio neppure la censura
prospettata in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto la disciplina
impugnata in realtà non riconosce alcuna "discrezionalità"
dell'organo di vigilanza: l'impossibilità di impartire la
prescrizione secondo la prospettazione del rimettente - è infatti
una conseguenza obbligata della struttura della contravvenzione
contestata, sicché non può configurarsi alcun eccesso di delega da
parte del legislatore delegante;
che questa Corte, prendendo in esame con la sentenza n. 19 del
1998 la situazione del contravventore che aveva regolarizzato la
violazione prima che l'organo di vigilanza avesse impartito la
prescrizione, ovvero nonostante la prescrizione fosse stata omessa o
fosse stata impartita senza osservare le forme richieste dalla legge,
aveva precisato che esistono soluzioni interpretative tali da
consentire egualmente l'applicazione della causa estintiva del reato,
idonee a "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle
espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura
disciplinata dagli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758
del 1994";
che tale conclusione trova il suo fondamento nella ratio del
decreto legislativo n. 758 del 1994, che si propone il duplice
obiettivo di favorire l'effettiva osservanza delle misure di
prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del
lavoro - materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle
violazioni e alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente
rispetto all'applicazione della sanzione penale - e di attuare una
consistente deflazione processuale;
che, sulla base di tale ratio, ove risultasse che le conseguenze
dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento
volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto
comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione
del reato, il contravventore previa valutazione da parte
dell'autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di
realizzazione della violazione contestata potrebbe comunque essere
ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al
procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari della Pretura circondariale di Pistoia, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte