Ordinanza n. 206/1984
Altra decisione · depositata il 11/07/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 154/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Tribunale di Isernia nel
procedimento civile vertente tra Iannaccone Livio e Cosenza Bruno
iscritta al n. 999 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ord. 7 novembre 1979 il Tribunale di Isernia, nel
procedimento civile di cui in rubrica, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 n. 3 T.U. 16 maggio 1960 n.
570 con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.
- che, ad avviso del remittente, l'incompatibilità del detto
articolo con i menzionati principi costituzionali dipendeva
dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilità a Consigliere
comunale, della posizione degli amministratori di enti, istituti o
aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune,
a quella di coloro che dai suddetti enti ricevono stipendio o salario,
- che, peraltro, e sempre con riferimento agli stessi parametri,
riteneva il Tribunale remittente che pari illegittimità derivava anche
dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge,
debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella
nascente da rapporti speciali determinati da contratto,
- che non è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri
né vi è stata costituzione delle parti;
Considerato, però, che frattanto è intervenuta la l. 23 aprile
1981 n. 154 che all'art. 3 n. 1 ha profondamente innovato la materia
stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa è rilevante
esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di
coordinamento degli enti menzionati",
- che l'art. 12 della citata legge ne ha esteso l'applicazione ai
giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge e non
ancora definiti con sentenza passata in giudicato,
- che conseguentemente è opportuno che il Giudice remittente abbia
a riconsiderare la situazione alla luce delle norme sopravvenute, per
cui gli atti debbono essergli restituiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte