Ordinanza n. 206/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti"), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Udine nel
procedimento civile vertente tra Iacuzzi Elio e l'I.N.P.S., iscritta al
n. 1288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Pretore di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Marchetti Otello e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale dell'anno
1986.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Marchetti Otello;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Udine, con ordinanza in data 5 ottobre
1984, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte
in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione
diretta I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a
carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L., qualora per
effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo
superiore al minimo garantito;
che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione
al minimo della pensione diretta I.N.P.S. nei confronti di titolare di
pensione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto) è stata sollevata dal Pretore di Ancona con
ordinanza del 14 novembre 1985;
che nel primo dei due giudizi si è costituito l'I.N.P.S. con atto
del 10 dicembre 1984 assumendo l'inammissibilità della questione, per
difetto di motivazione sulla natura del fondo I.N.A.I.L.; mentre nel
secondo giudizio si è costituita la parte privata Otello Marchetti,
insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Considerato che due giudizi vanno congiuntamente decisi;
che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3
dicembre 1985;
che, inoltre, le medesime questioni hanno formato oggetto, sotto
identici profili, di una precedente ordinanza di questa Corte n. 93 del
9 aprile 1986.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con
le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - AEDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte