Ordinanza n. 206/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone
Vincenzo contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni
Sandra contro l'Ufficio II. DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di due giudizi tributari - rivolti,
rispettivamente, l'uno avverso l'avviso di rettifica della
dichiarazione dei redditi di un contribuente e l'altro contro
l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta, emessi
entrambi nel presupposto della omissione delle rispettive
dichiarazioni, in quanto presentate ad ufficio incompetente e
pervenute a quello competente oltre il mese dalla scadenza dei
termini di legge - la Commissione tributaria di primo grado di
Orvieto, con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile
1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988 (reg.
ord. n. 642 del 1989) e pervenute entrambe a questa Corte il 29
novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale,in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella
parte in cui considera la presentazione della dichiarazione, inviata
ad ufficio incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a
quello competente;
che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una
evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad
alcuni di essi conseguenze sfavorevoli derivanti dalla diversa
tempestività degli uffici finanziari;
che non si sono costitute le parti private;
che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente
del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto l'inammissibilità
della questione per aberratio ictus, essendosi il giudice a quo
limitato all'impugnazione di una sola norma, di per sé non
determinante, ma facente parte di un sistema insieme con altre
disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e, nel merito,
ha chiesto comunque che la questione stessa sia dichiarata non
fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;
che va preliminarmente disattesa la eccezione di
inammissibilità formulata dall'interveniente nell'assunto che la
questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta
proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche di
altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;
che, difatti, la questione sollevata prospetta
l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione
che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio
incompetente, avvenuta nel momento in cui pervenga a quello
competente e, quindi, correttamente è stata proposta nei confronti
della norma che contiene tale previsione (cfr. sent. n. 103 del
1990);
che, nel merito, la questione è già stata dichiarata non
fondata (sent. n. 103 del 1990), con riferimento allo stesso
parametro costituzionale invocato;
che in quella sede si è osservato che, anche nell'ipotesi in
cui la tempestività della presentazione all'ufficio competente
dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell'ufficio cui
erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente,
"non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione,
quando, presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla, abbia
contribuito con tale comportamento al successivo disguido";
che non sono formulati nelle ordinanze di rimessione profili
nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte