Ordinanza n. 206/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 953/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,
promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro
ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona,
con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985,
pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn. 11,
12, 13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23
e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui
abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria
del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista
dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;
che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe:
a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una
situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o
meno conservato la documentazione delle spese in precedenza
detraibili in modo forfettario; b) con gli artt. 23 e 53 della
Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della
detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la
detrazione dall'imponibile delle spese, di cui non sia stata
conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità
contributiva;
Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità
delle questioni sollevate;
che le questioni stesse sono analoghe ad altre, risolte nel
senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale
questa Corte ha affermato che la determinazione degli oneri
deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione
del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale,
costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore
e la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto
con il principio della capacità contributiva;
che la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati
costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può
dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;
che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre
ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),
convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte