Ordinanza n. 206/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 70/1988
usata come parametro
citata
- art. 8legge 880/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo
ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge
13 maggio 1988, n. 154 ("Norme in materia tributaria per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani") promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1991 dalla
Commissione Tributaria di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto
da Anfosso Maria Paola entro l'Ufficio del Registro di Sanremo
iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 2 novembre 1991 la Commissione
tributaria di primo grado di Sanremo - adita da Anfosso Maria con
ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore dell'Ufficio del
registro relativo alla denuncia di successione di Anfosso Pietro - ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 12, comma 3
ter, del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13
maggio 1988 n. 154 "nella parte in cui detta norma non ha esteso la
previsione della valutazione automatica anche ai trasferimenti mortis
causa di beni immobili intervenuti nel periodo dal 1° luglio 1986 al
12 maggio 1988";
che secondo il giudice rimettente è "evidente" la disparità di
trattamento tra situazioni identiche e della conseguente violazione
del principio di eguaglianza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato sostenendo
l'inammissibilità della questione di costituzionalità atteso che
l'ordinanza di rimessione non riferisce compiutamente i termini della
vicenda processuale e non indica il tertium comparationis rispetto al
quale è denunciata la disparità di trattamento; nel merito ritiene
la non fondatezza della questione perché il limite massimo di valore
accertabile ai fini dell'imposta di successione trova applicazione
anche ai trasferimenti mortis causa di beni immobili presi in
considerazione dal giudice rimettente (ossia quelli intervenuti nel
periodo dal 1° luglio 1986 al 12 maggio 1988);
Considerato in diritto che il giudice rimettente non indica quando
si sia aperta la successione de qua; e - pur invocando la disparità
di trattamento tra situazioni identiche - non specifica il tertium
comparationis; né inoltre articola alcuna motivazione a sostegno
dell'affermazione secondo cui ai trasferimenti mortis causa di beni
immobili intervenuti nel periodo dal 1° luglio 1986 al 12 maggio 1988
non si estende la previsione della valutazione automatica di cui
all'art. 8 legge 17 dicembre 1986 n. 880 (e quindi il limite massimo
di valore accertabile ai fini dell'imposta di successione),
affermazione che costituisce la premessa interpretativa della
prospettata violazione del principio di eguaglianza;
che pertanto la questione di costituzionalità, così
prospettata, è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3 ter, del decreto
legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n.
154 (Norme in materia tributaria per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria
di primo grado di Sanremo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte