Ordinanza n. 207/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 3legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 53,
comma primo, e 77, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con ordinanze emesse il
17 novembre 1982 dal Pretore di Verona, il 12 novembre 1982 dal Pretore
di Padova, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Padova (n. 2 ordinanze),
il 20 ottobre 1982 dal Pretore di Genova, il 22 dicembre 1982 dal
Pretore di Recanati, il 2 aprile 1982 dal Pretore di Ancona, l'11
gennaio 1983 dal Pretore di Monza, il 9 dicembre 1982 dal Pretore di
Cantù, il 16 e il 23 marzo 1983 dal Pretore di Torino, il 24 febbraio
1982 dal Pretore di Dolo, il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Riva del
Garda, il 14 aprile 1983 dal Pretore di Domodossola, il 17 maggio 1983
dal Pretore di Modena, il 16 maggio 1983 dal Pretore di Oristano, il 22
aprile 1983 dal Pretore di Padova, il 20 maggio 1983 dal Pretore di
Empoli, il 19 aprile 1983 dal Pretore di Sassari, il 23 maggio 1983 dal
Pretore di Padova, il 7 maggio 1983 dal Pretore di Firenze, il 9 luglio
1983 dal Pretore di Monza, l'11 luglio 1983 dal Tribunale di Arezzo, il
19 luglio 1983 dal Pretore di Vigevano, il 26 maggio 1983 dal Pretore
di Moncalieri, il 29 settembre 1983 dal Pretore di Livorno, il 4
ottobre 1983 dal Pretore di Vigevano, il 14 luglio 1983 dal Pretore di
Omegna (n. 2 ordinanze), il 17 ottobre 1983 dal Pretore di Poggibonsi,
il 19 ottobre 1983 dal Tribunale di Venezia, il 23 settembre 1983 dal
Pretore di Gubbio, il 27 ottobre 1983 dal Tribunale di Verona, e il 12
luglio 1983 dal Pretore di Monza, iscritte rispettivamente ai nn. 13,
59, 96, 106, 125, 156, 173, 185, 198, 428, 429, 441, 450, 464, 514,
614, 675, 703, 717, 791, 852, 853, 911, 912, 939, 958, 966, 978, 979,
990, 999, 1004, 1032, 1048 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 163, 177, 184, 198, 219,
225, 253, 295, 301 e 315 del 1983 e nn. 11, 18, 32, 39, 60, 67, 74, 81,
88, 95, e 102 del 1984.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Verona con ord. 17 novembre 1982 (n.
13/83 reg. ord.) il Pretore di Padova con le ord. 12 novembre 1982, 10
dicembre 1982, 10 dicembre 1982, 22 aprile 1983, 23 maggio 1983
(rispettivamente nn. 59, 96, 106, 675 e 791/83 reg. ord.), il Pretore
di Genova con ord. 20 ottobre 1982 (reg. ord. n. 125/83), il Pretore di
Recanati con ord. 22 dicembre 1982 (reg. ord. n. 156/83), il Pretore di
Ancona con ord. 2 aprile 1982 (reg. ord. n. 173/83), il Pretore di
Monza con le ord. 11 gennaio 1983, 9 luglio 1983, e 12 luglio 1983
(rispettivamente nn. 185, 853, 1048 reg. ord. 1983), il Pretore di
Cantù con ord. 9 dicembre 1982 (reg. ord. n. 198/83), il Pretore di
Torino con le ord. 16 e 23 marzo 1983 (reg. ord. nn. 428 e 429/83), il
Pretore di Dolo con ord. 24 febbraio 1983 (reg. ord. n. 441/83), il
Pretore di Riva del Garda con ord. 22 febbraio 1983 (reg. ord. n.
450/83), il Pretore di Domodossola con ord. 14 aprile 1983 (reg. ord.
n. 464/83), il Pretore di Modena con ord. 17 marzo 1983 (reg. ord. n.
514/83), il Pretore di Oristano con ord. 16 maggio 1983 (reg. ord. n.
614/83), il Pretore di Empoli con ord. 20 maggio 1983 (reg. ord. n.
703/83), il Pretore di Sassari con ord. 19 aprile 1983 (reg. ord. n.
717/83), il Pretore di Firenze con ord. 7 maggio 1983 (reg. ord. n.
852/83), il Tribunale di Arezzo con ord. 11 luglio 1983 (reg. ord. n.
911/83), il Pretore di Vigevano con le ord. 19 luglio 1983 e 4 ottobre
1983 (nn. 912 e 966 reg. ord. 1983), il Pretore di Moncalieri con ord.
26 maggio 1983 (reg. ord. n. 939/83), il Pretore di Livorno con ord. 29
settembre 1983 (reg. ord. n. 958/83), il Pretore di Omegna con le due
ord. 14 luglio 1983 (nn. 978 e 979 reg. ord. 1983), il Pretore di
Poggibonsi con ord. 17 ottobre 1983 (reg. ord. n. 990/83), il Tribunale
di Venezia con ord. 19 ottobre 1983 (reg. ord. n. 999/83), il Pretore
di Gubbio con ord. 23 settembre 1983 (reg. ord. n. 1004/83), il
Tribunale di Verona con ord. 27 ottobre 1983 (reg. ord. n. 1032/83)
hanno tutti sollevato identica questione di legittimità
costituzionale, denunziando l'irrazionalità della l. 24 novembre 1981
n. 689 là dove non consente la sostituzione della pena pecuniaria,
comminata da sola o alternativamente a pena detentiva, mentre consente
la sostituzione di pene detentive brevi, comminate per reati
sicuramente di maggiore gravità,
- che la maggior parte dei remittenti ha impugnato l'art. 77, primo
e secondo comma della legge, in relazione all'art. 3 Cost. (Pretori di
Verona - Padova - Cantù - Torino (428/83) - Riva del Garda -
Domodossola - Oristano - Empoli - Sassari - Firenze - Livorno -
Venezia), mentre altri, ferma restando la sostanza dei rilievi sopra
accennati, hanno impugnato anche in correlazione l'art. 53 primo comma
(Pretori di Recanati - Torino (429/83) - Modena - Arezzo - Vigevano -
Dolo - Omegna (978/83) - Gubbio - Tribunale di Verona),
- che altri magistrati, oltre che all'art. 3 Cost., si sono
riferiti anche all'art. 27 Cost., sia denunziando il solo art. 77
(Pretori di Ancona, Monza e Moncalieri) sia impugnando anche l'art. 53
(Pretori di Genova e Omegna (979/83), mentre uno soltanto dei
remittenti (Pret. Poggibonsi), nel denunziare l'art. 77 della legge, si
è riferito agli artt. 3 e 24 Cost.,
- che il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto
intervento, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, limitatamente ai
giudizi concernenti le ordinanze nn. 13, 59, 106, 125, 198, 614, 703,
717, 791, 852, 853, 911, 912, 939, 958, 966, 978, 979, 990, 999, 1004,
1032, 1048, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Considerato che, anche a prescindere dalla dubbia rilevanza di
alcune ordinanze dal cui testo non risulta la richiesta di applicazione
della misura sostitutiva da parte della difesa o il parere espresso dal
P.M., resta comune a tutte il fatto che questa Corte ha già deciso la
sollevata questione con sent. 24 maggio 1984 n. 148 dichiarandola
inammissibile perché la risoluzione del problema prospettato non
rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al legislatore,
- che nessuna delle ordinanze ha avanzato profili nuovi o diversi o
comunque tali da indurre la Corte a discostarsi dal precedente
giudizio,
- che trattandosi di unica identica questione, i giudizi debbono
essere riuniti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 comma primo e
77 commi primo e secondo della legge 24 novembre 1981 n. 689, sollevata
dai giudici e colle ordinanze elencate in epigrafe per contrasto
coll'art. 3, da solo, o in correlazione agli artt. 24 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte