Ordinanza n. 207/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto
comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con
ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di
Pisa nel procedimento di esecuzione per revoca della semilibertà
relativo a Morresi Alessandro, iscritta al n. 660 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la
revoca della semilibertà ad un detenuto in esecuzione di pena presso
la casa circondariale del luogo, il Magistrato di sorveglianza di
Pisa - "delegato" dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (giudice
competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato,
nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dallo stesso
Tribunale - ha, con ordinanza del 6 novembre 1989, sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma,
del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che "ove
l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima
del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un
giudizio non certamente demandato alla cognizione del Magistrato di
sorveglianza di Pisa, cui viene soltanto "delegato" il compito di
"sentire" l'interessato in vista ed al servizio di un giudizio
riservato in modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad
una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione,
sentenza n. 112 del 1964), quale appunto è, nella specie, il
Tribunale di sorveglianza di Firenze;
e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere
decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare
in tale sede questioni di legittimità costituzionale (v., oltre alla
sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8 del 1979, n.
141 del 1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62
del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza
n. 224 del 1974);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice
di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con
ordinanza del 6 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte