Ordinanza n. 207/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi
primo e secondo, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1990 dal Pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Vella Antonio, iscritta al n. 20 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il vice pretore onorario di Firenze ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura
penale, commi primo (limitatamente all'inciso "e contenute nel
fascicolo del pubblico ministero") e secondo;
che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le
disposizioni indicate contrastino:
- con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto
costituirebbero un effettivo impedimento al paritario esercizio dei
diritti della difesa;
- con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
fissati all'art. 2, n. 3 e n. 69, della legge delega 16 febbraio 1987
n. 81, sulla paritaria partecipazione dell'accusa e della difesa in
ogni stato e grado del procedimento, nonché sulla disciplina della
materia della prova;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della questione, in
quanto sollevata solo in via eventuale, ed ha concluso, nel merito,
per l'infondatezza;
Considerato che in tema di ammissibilità della questione questa
Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il
requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione
dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non
meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa una
norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non
poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità
costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento (cfr.
sentt. nn. 300 del 1983, 140 e 190 del 1984, 76 del 1987, 76 e 167
del 1988);
che, nel caso di specie, il dubbio di legittimità investe la
impossibilità di contestare le eventuali deposizioni dei testi con
dichiarazioni raccolte dal difensore e non contenute nel fascicolo
del pubblico ministero: impossibilità che può ritenersi influente
sul procedimento in corso solo allorché i testi in questione siano
stati effettivamente escussi nel dibattimento, ed ove, inoltre, il
contenuto delle loro deposizioni contrasti con le dichiarazioni rese
in precedenza alla parte privata, così da rendere necessaria o
comunque utile, per la parte stessa, la contestazione;
che dal contenuto del provvedimento di rimessione e dall'esame
del fascicolo d'ufficio emerge che nulla di tutto questo è avvenuto;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo (limitatamente
all'inciso: "e contenute nel fascicolo del pubblico ministero") e
secondo, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte