Ordinanza n. 207/1992
Altra decisione · depositata il 29/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 880/1986
citata
- art. 8legge 880/1986
- art. 12d.l. 70/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880 ("Revisione delle aliquote dell'imposta
sulle successioni e donazioni") promosso con ordinanza emessa il 2
giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze
sul ricorso proposto da Azienda agricola di Sorbigliano contro
l'Ufficio del Registro iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile il Giudice relatore
Renato Granata;
Ritenuto in fatto che con ordinanza del 2 giugno 1987 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1991) la Commissione
tributaria di primo grado di Firenze - adita dall'Azienda Agricola di
Sobigliano con ricorso avverso l'avviso di accertamento di valore per
INVIM straordinaria - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della legge 17
dicembre 1986 n. 880 nella parte in cui non estende la disciplina del
limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM, quale
dettata dal precedente art. 8, anche all'applicazione della medesima
imposta dovuta per trasferimenti a titolo gratuito o (in caso di
società od enti) per decorso del decennio in relazione ad atti o
denunce il cui presupposto di imposta si sia verificato anteriormente
al 1° luglio 1986;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la restituzione degli
atti alla Commissione rimettente per jus superveniens (art. 12, comma
3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n.70, convertito nella legge 13 maggio 1988
n. 154);
Considerato in diritto che successivamente all'ordinanza è
intervenuto l'art. 12, comma 3 ter, del decreto legge 14 marzo 1988
n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988 n. 154 che ha aggiunto
il comma 1 bis all'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 n. 880, prevedendo che le disposizioni dettate dall'art. 8 della legge medesima
(sul limite massimo di valore accertabile ai fini dell'INVIM) si
applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in
essere anteriormente al 1° luglio 1986, per i quali non sia
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile;
che pertanto gli atti vanno restituiti alla commissione
tributaria rimettente;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte