Ordinanza n. 207/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 3legge 81/1987
- art. 24legge 81/1987
- art. 76legge 81/1987
citata
- art. 6legge 848/1955
- art. 507legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140,
primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2,
primo comma, n. 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 26
febbraio 1992 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico
di Magnaghi Bruno, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui il
difensore dell'imputato, all'esito del dibattimento, si era opposto
(in modo ritenuto irrituale dall'organo giudicante) alla decisione
del giudice del dibattimento sia di integrare la verbalizzazione di
un teste della difesa su di una circostanza rilevante ai fini del
decidere sia di rinnovare parzialmente l'audizione del teste medesimo
sulla stessa circostanza in quanto emersa solo in seguito all'arringa
difensiva, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 26 febbraio 1992,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 (relativamente alle
direttive 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 507, 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di
procedura penale e 2, primo comma, punto 8, della legge delega n.
81/1987 cit., "nella parte in cui tali norme consentono che la
verbalizzazione delle attività dibattimentali avvenga in forma solo
riassuntiva, in generale, quando si tratti di atti semplici o di
limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile, in ogni
caso in cui vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo
riassuntiva; e comunque consentono che la verbalizzazione integrale
possa avvenire in forma manuale anziché fonografica o analoga; e
comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti
i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque
imputazione ed imputato; e precludono al giudicante di integrare le
deposizioni già assunte e delle quali si rilevi, in esito al
dibattimento e alla discussione finale l'imperfetta documentazione
manuale";
che ad avviso del giudice a quo, poiché gli artt. 140, primo
comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale consentono
ed anzi, sull'accordo delle parti, impongono al pretore (e solo a
tale giudice) di procedere a verbalizzazione in forma soltanto
riassuntiva del dibattimento, potrebbe verificarsi il caso che il
teste chiarisca una circostanza che al momento non appare rilevante
per il processo e di cui non si ritiene quindi necessaria la
verbalizzazione, ma che in seguito diviene rilevante dopo che, per la
prima volta durante l'arringa, il difensore prospetti la medesima
circostanza "pretermettendo le considerazioni .. svolte oralmente dal
teste";
che lo stesso organo giudicante considera che le norme impugnate
gli impediscono, in caso di verbalizzazione riassuntiva concordata,
"di integrare ex post il contenuto del riassunto" ovvero la
deposizione del teste, laddove la necessità di integrazione
deriverebbe proprio dalla mancata verbalizzazione integrale; e ciò
porrebbe "alternativamente dubbi di legittimità costituzionale";
che difatti, da un canto, l'art. 507 del codice di procedura
penale, limitando i poteri istruttori del giudice e non
consentendogli di disporre l'assunzione di mezzi di prova "anche
prima che sia terminata l'acquisizione delle prove e comunque
indipendentemente dai casi di assoluta necessità", si porrebbe in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, perché non rispetterebbe
la direttiva 73 della legge di delega (legge n. 81 del 1987, art. 2)
che prevede "semplicemente e senza restrizioni che il giudice possa
disporre (evidentemente d'ufficio) l'assunzione di mezzi di prova", e
la direttiva 1 che impone la semplificazione nello svolgimento del
processo e che sarebbe contraddetta se la verbalizzazione riassuntiva
"deve riprodurre integralmente tutto il contenuto delle deposizioni";
che qualora invece "si ritenesse che il limite all'integrazione
.. discenda non dall'art. 507 del codice di procedura penale, bensì
dalla mancata verbalizzazione integrale (che avrebbe .. prevenuto
l'insorgere della questione processuale)", il giudice a quo denuncia
che gli artt. 140, primo comma - consentendo la verbalizzazione
riassuntiva in taluni casi - e 567, terzo comma - imponendola nel
processo pretorile col solo presupposto dell'accordo delle parti -
violerebbero:
a) l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità
tra imputati di reati di competenza pretorile e imputati di reati di
competenza del tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i
secondi prevista la verbalizzazione sintetica in base al mero accordo
delle parti; (il solo art. 567, terzo comma) essendo solo gli
imputati con difese più agguerrite in grado di esigere la
verbalizzazione integrale manuale, mentre altri imputati, non muniti
delle stesse difese, sarebbero "giudicati con materiale probatorio
dibattimentale solo sommariamente descritto nei verbali"; (il solo
art. 140, primo comma) sembrando irragionevole l'attribuzione al
giudice di decidere "insindacabilmente" se gli atti da verbalizzare
abbiano o meno contenuto semplice o limitata rilevanza e di
dichiarare la contingente indisponibilità degli strumenti di
riproduzione e di personale specializzato per il loro uso, così
determinando disparità di trattamento per imputati degli stessi
reati, "a seconda che il loro processo si svolga in sedi ove tali
strumenti e personale specializzato esistano, ovvero in altre sedi
giudiziarie";
b) l'art. 24 della Costituzione: per l'inidoneità della
verbalizzazione sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio
di imputati giudicati sulla scorta di "particolari di dichiarazioni
(solo sinteticamente verbalizzate) che, prima facie marginali, ..
potrebbero assumere rilevanza e significatività, ma solo dopo
l'esame di altri testi, e dei quali non rimarrebbe traccia nel
verbale"; perché inoltre, le norme denunciate permetterebbero che il
giudice, dovendo badare alla genuinità delle verbalizzazioni, possa
senza colpa "perdersi qualche battuta del teste e che il teste, nelle
pause tra la verbalizzazione manuale di una domanda e della
successiva risposta, prenda tempo e mediti sulla versione da
fornire";
c) l'art. 76 della Costituzione: (in relazione alla direttiva
1 della legge di delega) non corrispondendo al principio di massima
semplificazione degli atti processuali l'obbligatorio ricorso, nel
processo pretorile, alla forma manuale di verbalizzazione "integrale"
in caso di indisponibilità contingente di mezzi meccanici, potendo
così il dibattimento avere una durata anormale; (in relazione alle
direttive 73 e 66), non essendo assicurate né la lealtà e la
genuinità dell'esame, ove si consenta al teste di "prendere tempo"
durante l'integrale verbalizzazione manuale, né l'immediatezza e la
concentrazione del dibattimento in cui operi tale forma di
verbalizzazione; (il solo art. 567, terzo comma, in relazione alle
direttive 8 e 103) prevedendosi la possibilità che alla
verbalizzazione riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle
parti;
d) l'art. 97 della Costituzione, perché "l'obbligatorio
ricorso alla manualità della verbalizzazione integrale" imporrebbe
di "impiegare per molto più tempo del necessario le (già esigue)
risorse umane disponibili nelle cancellerie", distogliendole da altre
rilevanti incombenze;
che nell'ordinanza di rimessione si sostiene, altresì, che
"preliminare alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 c.p.p.
risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della legge delega per
gli stessi argomenti sopra enucleati" ed infine che "ove si optasse
per la verbalizzazione integrale manuale, oltre a presentarsi i
pericoli di progressiva perdita di genuinità delle deposizioni ..,
ci si scontrerebbe con una durata del dibattimento difficilmente
compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma 1, parte prima,
della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n.
848";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità o l'infondatezza delle questioni,
richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte (tra i quali
da ultimo, l'ordinanza n. 23/1993);
Considerato che le questioni, rispettivamente, dell'art. 507 e,
congiuntamente, degli artt. 140, primo comma, 567, terzo comma, del
codice di procedura penale e 2, primo comma, n. 8 della legge 16
febbraio 1987 n. 81, sono sollevate in via alternativa e con
motivazione equivoca, non avendo il giudice rimettente individuato la
norma (o il complesso delle norme) dalla quale deriverebbe l'
inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i
parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice
del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di
integrare la prova pur ritenuta necessaria;
che in tal modo la questione si risolve in realtà in un quesito
interpretativo rivolto alla Corte circa la norma (o le norme)
applicabile alla fattispecie, mentre, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di
individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la
scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di
costituzionalità in modo non alternativo (v. sentenze nn. 187/1992,
473 e 472 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988);
che, invece, nella specie il giudice a quo dapprima ha sollevato
dubbio di costituzionalità dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che da
esso deriverebbero le lamentate limitazioni al potere d'ufficio
d'integrazione della prova, e, in via alternativa, qualora,
nell'ipotesi di una diversa interpretazione, si dovesse escludere che
la limitazione derivi da tale norma, ha denunciato gli artt. 140,
primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2,
primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, che
considerano soddisfacente la verbalizzazione riassuntiva, mentre
quella integrale eviterebbe le lacune probatorie riscontrate;
che, di fronte a tale alternativa, rimane affidato a questa
Corte di individuare fra due questioni proposte contemporaneamente
quale sia la norma applicabile nel giudizio a quo, senza che risulti
preventivamente risolto il problema della rilevanza dell'una o
dell'altra questione, di cui l'ordinanza di rimessione non si fa
carico;
che, pertanto, le questioni così proposte sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567,
terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero
8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della
Costituzione, ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e
103 della predetta legge di delega, dal Pretore di Bergamo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte