Ordinanza n. 207/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vittorio
Sgarbi, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1997, il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia - dovendo
adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico
ministero, disposta dal tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare dopo avere emesso per gli stessi fatti e nei
confronti del medesimo imputato un decreto di rinvio a giudizio - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede questa
ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice determinata da
atti compiuti nel procedimento;
che l'ordinanza di rimessione ricorda che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, in sede di udienza preliminare il
giudice ha il compito di controllare la legittimità della domanda di
giudizio avanzata dal pubblico ministero, e non di accertare la
verità materiale dei fatti o di esprimere giudizi sul merito della
responsabilità dell'imputato (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n.
64 del 1991 e ordinanza n. 252 del 1991); tuttavia il giudice non si
limiterebbe ad una mera verifica dei requisiti formali della pretesa
punitiva e ad una acritica ricognizione del materiale ricevuto,
dovendo evitare la celebrazione di un dibattimento superfluo e
valutare, quindi, l'adeguatezza delle fonti di prova, tanto più che
la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. avrebbe ampliato i poteri
valutativi del giudice (mentre nel testo iniziale si prevedeva che
nell'udienza preliminare fosse emanata sentenza di non luogo a
procedere solo se risultasse "evidente" la causa che consentiva
l'adozione di quella pronuncia, successivamente la legge 8 aprile
1993, n. 105, ha abrogato il requisito della "evidenza");
che l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice
dell'udienza preliminare investito della valutazione degli stessi
fatti per i quali abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio
potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
essendo intaccata l'imparzialità del giudice;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata, giacché l'incompatibilità presuppone che
il convincimento già espresso dal giudice possa incidere sulla
valutazione del merito; valutazione estranea all'udienza preliminare,
che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto
ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata,
essendo inesatto il presupposto interpretativo posto a base dei dubbi
di legittimità costituzionale (ordinanza n. 367 del 1997); difatti
nell'udienza preliminare il giudice non è chiamato ad esprimere
valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una
delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda
di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicché non risulta
pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in
ordine alla quale è destinato ad operare il regime della
incompatibilità;
che la soppressione del termine "evidente" nel testo dell'art.
425 cod. proc. pen. (disposta con la legge 8 aprile 1993, n. 105) non
muta le caratteristiche e la funzione dell'udienza preliminare, che
rimane destinata a valutare se si possa o meno dare ingresso alla
successiva fase del dibattimento per il giudizio di merito (da
ultimo, ordinanza n. 91 del 1998);
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte