Ordinanza n. 207/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 1legge 427/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 49 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso
con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al n. 298 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 - prima serie speciale - dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bolzano, in sede di udienza preliminare nel procedimento
a carico di una persona imputata del reato di cui agli artt. 40 e 49
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver
trasportato sulla propria autovettura 115 litri di olio da gas senza
la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e
comunque con modalità atipiche ai sensi dell'art. 11 del citato
decreto legislativo, prima di pronunciarsi sulla istanza di
patteggiamento avanzata dall'imputato, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, nella parte in cui punisce il trasporto di oli minerali senza
la specifica documentazione con la stessa pena prevista per la
sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento
dell'imposta, e cioè con la pena minima di sei mesi di reclusione e
di quindici milioni di multa stabilita dall'art. 40 dello stesso
decreto legislativo;
che, ad avviso del giudice a quo la previsione di una sanzione
minima così elevata potrebbe risultare del tutto sproporzionata
rispetto al disvalore sociale della condotta, perché non
consentirebbe di tenere conto delle minime violazioni di imposta (nel
caso di specie l'imposta evasa ammonterebbe a lire 85.959) e della
realtà sociale del fenomeno (che il più delle volte riguarderebbe
persone di modeste condizioni economiche che si recherebbero nella
vicina Austria per acquistare a un minor prezzo pochi litri di
gasolio da riscaldamento);
che, prosegue il remittente, il legislatore avrebbe previsto,
apparentemente senza motivo, un'attenuante per il solo gas metano
qualora la quantità sottratta al pagamento dell'imposta sia
inferiore a 5.000 metri cubi (art. 40, comma 5, del citato decreto
legislativo), mentre per gli oli minerali la possibilità di irrogare
solo una sanzione amministrativa, stabilita nel caso in cui venga
sottratta al pagamento dell'accisa una quantità di prodotto
inferiore a 100 chilogrammi, sarebbe limitata alle sole ipotesi
contemplate dall'art. 40, comma 1, lettera c) (usi soggetti ad
imposta o a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote
agevolate);
che, pertanto, conclude il remittente, la disposizione censurata
contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
della disparità di trattamento in casi assolutamente analoghi, sia
con l'art. 27 della Costituzione, per la violazione del fine
rieducativo che non potrebbe essere realizzato da una pena
"eccessiva".
Considerato che l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n.
427, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo
contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le
disposizioni vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di
consumo e le relative sanzioni penali e amministrative, apportando le
necessarie modificazioni al fine del loro coordinamento ed
aggiornamento, anche in relazione alle esigenze derivanti dal
processo di integrazione europea;
che l'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
approvato dal Governo nell'esercizio della delega suddetta,
stabilisce che "i prodotti sottoposti ad accisa (...) trasportati
senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta
imposta () si presumono di illecita provenienza. In tali casi si
applicano al trasportatore e allo speditore le sanzioni previste per
la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento
dell'imposta";
che l'art. 40 punisce con la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a lire quindici milioni, chiunque, tra
l'altro, sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il
gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
che il medesimo art. 40 stabilisce, al comma 5, che se la
quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento
dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola
multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni
caso a lire un milione e, al comma 6, che per le violazioni
concernenti la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore
imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, in
quantità inferiore a 100 chilogrammi, si applica esclusivamente la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al decuplo dell'imposta evasa;
che, come questa Corte ha più volte affermato, la configurazione
delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene
appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla
discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di
manifesta irragionevolezza (v. ordinanze nn. 456 del 1997 e 435 del
1998);
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo tanto la
qualificazione come illecito penale del trasporto dei prodotti
sottoposti ad accisa senza la specifica documentazione prevista,
quanto la sua equiparazione, quoad penam alla sottrazione di prodotti
petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta ineriscono
ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato,
caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del
legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicché non appare
manifestamente irragionevole il fatto che sia per la sanzione
detentiva che per quella pecuniaria, stabilita in misura
proporzionale al valore delle imposte evase, sia previsto un limite
minimo elevato;
che, se la scelta di assoggettare tale condotta ad una sanzione
penale non può essere censurata e se non appare manifestamente
irragionevole né sproporzionato al disvalore della condotta il
minimo edittale, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento
consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo il quale non
spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal
legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze
nn. 370 e 217 del 1996, ordinanze nn. 190, 165 e 89 del 1997);
che, quanto alla denunciata disparità di trattamento tra chi
sottrae all'accertamento o al pagamento dell'imposta oli minerali e
chi destina ad usi diversi prodotti petroliferi esenti da imposta o
sottoposti ad imposta inferiore (condotta, quest'ultima, punita solo
con una sanzione amministrativa qualora il quantitativo del prodotto
non sia superiore a 100 chilogrammi), appare evidente la diversità
delle fattispecie, posto che nel secondo caso non si tratta di
trasporto illecito, ma di impropria utilizzazione di prodotto esente
da imposta o assoggettato ad imposta agevolata, sicché non vi è
luogo ad una utile comparazione ai fini del giudizio di eguaglianza;
che, quanto alla ulteriore censura di violazione dell'art. 3,
primo comma, della Costituzione, per avere il legislatore previsto
una ipotesi delittuosa attenuata solo per la sottrazione del gas
metano all'accertamento o al pagamento dell'imposta, qualora il
quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, si deve rilevare
che tale scelta rinviene il proprio fondamento giustificativo non
solo nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a
quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche
nella più agevole occultabilità di questi ultimi e, quindi, nella
più elevata difficoltà nei controlli;
che, conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve
essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili
prospettati dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e
penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Presidente Renato Granata
Redattore Carlo Mezzanotte
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte