Ordinanza n. 208/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, n. 3,
576 e 578 cod. proc. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1978 dal Pretore di Milano nell'incidente di esecuzione proposto da
Galli Franco, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno
1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe
emessa nel corso di un incidente di esecuzione di una sentenza penale
di condanna - dopo aver precisato che il reato in parola si era
prescritto nelle more tra la pronunzia della detta sentenza ed il suo
passaggio in giudicato ed essersi doluto che tale prescrizione non
fosse da lui accertabile, alla stregua del combinato disposto degli
artt. 554 n. 3, 576, 578 c.p.p. come pacificamente interpretati dalla
Corte cassazione, nel senso della rilevabilità in sede di esecuzione
delle sole cause estintive sopravvenute al giudicato, per quelle
anteriori residuando l'unico possibile rimedio della revisione - ha
sollevato questione di legittimità delle predette norme procedurali,
nella parte appunto in cui non impediscono la formazione del giudicato
e l'esecuzione della condanna anche nel caso in cui il reato (come
nella specie) sia venuto meno per prescrizione verificatasi dopo la
pronuncia, ma prima che sia divenuta irrevocabile la sentenza;
che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato il precetto
costituzionale dell'art. 3 sotto il duplice profilo della
irragionevolezza di una disciplina che consente il realizzarsi di una
pretesa punitiva statuale in forza delle regole di rito (e dei relativi
atti processuali) che costituiscono il cosiddetto giudicato e la sua
intangibilità in relazione ad un fatto-reato che da un punto di vista
sostanziale non esiste più, e della disparità di trattamento che si
verificherebbe tra imputato e imputato, "a seconda che la causa
estintiva del reato sia rilevata o meno dal giudice (di cognizione) e,
quindi, sia dichiarata o meno prima che si costituisca il giudicato
(art. 152 comma primo c.p.p.)";
e che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e,
in subordine, l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che va respinta l'eccezione preliminare di
inammissibilità - formulata dall'Avvocatura sul rilievo che quelli
lamentati dal Pretore siano "inconvenienti... riflettentisi sul
giudizio di cognizione ed attinenti al merito, che è sottratto al
controllo del giudice dell'esecuzione" - in quanto è proprio tale
controllo in sede di esecuzione che l'eventuale accoglimento della
questione dovrebbe rendere attuabile: per cui, sotto tale profilo, ne
è innegabile la rilevanza;
che, tuttavia, la questione stessa è manifestamente infondata
poiché, attraverso l'incongruo riferimento al precetto costituzionale
dell'eguaglianza, il Pretore ha di mira una radicale modificazione
della disciplina dell'accertamento delle cause di estinzione del reato
(in contraddizione con il principio dell'intangibilità del giudicato),
per introdurre in sede di esecuzione un rimedio (declaratoria della
prescrizione del reato maturata e non fatta valere nel giudizio di
cognizione) che - secondo l'interpretazione accolta dallo stesso
giudice a quo (in dichiarata aderenza alla giurisprudenza della
Cassazione) - sarebbe pur sempre allo stato già attuabile nella sede
più appropriata, del giudizio di revisione ex art. 554 n. 3 c.p.p.; e
che, d'altronde, si mira con ciò ad eliminare inconvenienti relativi
al solo momento applicativo delle disposizioni denunciate: i quali
possono, al più, dar luogo a diseguaglianze di mero fatto, che non
vengono come tali in rilievo ai fini del sindacato di costituzionalità
(cfr. - da ultimo - la sent. n. 22 del 1982).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 554 n. 3, 576, 578 del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con
l'ordinanza in epigrafe del Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte