Ordinanza n. 208/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 81/1987
- art. 7legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 588Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 12, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
dell'art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal pretore di
Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale
a carico di Giuseppe Messina ed altri, iscritta al n. 904 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) nel corso di un
procedimento penale promosso con l'imputazione di rissa aggravata, il
pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della disciplina della competenza del
pretore dettata dall'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n.
81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale), e dall'art. 7, comma 2,
lettera g), del codice di procedura penale, che attribuisce al
pretore la competenza per il reato di rissa aggravata;
che il giudice rimettente osserva che la legge di delega
legislativa ed il codice di procedura penale che la attua hanno
adottato, per determinare la competenza per materia, un criterio
misto, basato in via generale sulla quantità della pena, mentre per
determinati reati, specificamente indicati, la competenza è
attribuita indipendentemente dalla pena edittale, in base ad una
valutazione qualitativa. In tal modo al pretore, competente secondo
il criterio quantitativo per i reati puniti con una pena detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, è stata
attribuita la competenza, tra l'altro, per il reato di rissa
aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.), che è punito con la
pena della reclusione fino a cinque anni;
che, ad avviso del pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza
Armerina, la determinazione della competenza del giudice secondo un
criterio qualitativo, accanto a quello quantitativo, darebbe luogo ad
una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.,
giacché la monocraticità dell'organo e la semplificazione della
procedura, che non prevede l'udienza preliminare, attribuirebbero
minori garanzie all'imputato giudicato dal pretore rispetto a chi,
essendo imputato per un reato da considerare di pari gravità in base
alla pena edittale, è invece sottoposto al giudizio del tribunale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione, analoga ad altre sollevate dal
medesimo pretore e già dichiarate manifestamente infondate
(ordinanza n. 139 del 1997), sia egualmente dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che la delega legislativa per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale ha previsto, nella determinazione della
competenza per materia, l'adozione di un criterio che tenga conto sia
della quantità della pena edittale sia della qualità del reato
(art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81),
comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai delitti per i
quali la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con
una pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche
altri delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di
procedura penale (art. 7, comma 2) ha compreso il reato di rissa
aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.);
che la asserita disparità di trattamento, prospettata
dall'ordinanza di rimessione senza indicare rispetto a quali altri
delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la pari
gravità, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il
principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del
reato, al criterio della pena edittale per determinare la competenza
per materia;
che, come ha già affermato questa Corte nel dichiarare la
manifesta infondatezza di un'identica questione di legittimità
costituzionale (ordinanza n. 423 del 1997; per analoghe questioni,
relative ad altre ipotesi di reato, ordinanze n. 257 del 1995 e n.
139 del 1997), rientra nelle valutazioni discrezionali del
legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della
ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici,
senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i
diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una
disparità di trattamento tra cittadini;
che non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi rispetto
a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di
legittimità costituzionale ora riproposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n.
81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2,
lettera g), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Enna, sezione
distaccata di Piazza Armerina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte