Ordinanza n. 209/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), e dell'art. 10, comma secondo, n. 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza
emessa il 26 ottobre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Verbania sul ricorso proposto da Falcicchio Paolo contro
l'Intendenza di Finanza di Novara, iscritta al n. 364 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso del giudizio tributario promosso da Paolo
Falcicchio, residente in Verbania (Novara), avverso il
silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza di Novara in ordine ad
istanze di rimborso ILOR relative agli anni 1978 e 1979, la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania adita ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per contrasto con gli artt. 3 e
76 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata - per la
quale la competenza territoriale delle commissioni tributarie di
primo grado è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio
finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso - violerebbe
l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, non tenendo
conto della residenza o del domicilio fiscale del contribuente,
affida la risoluzione di non poche controversie a collegi i cui
componenti possono non essere del luogo in cui la ricchezza è stata
prodotta o comunque assoggettata a tassazione;
che lo stesso giudice a quo, pur consapevole del precedente già
esaminato dalla Corte costituzionale e deciso nel senso della non
fondatezza (sent. n. 214 del 1976), ritiene tuttavia di apportare
nuove argomentazioni richiamando all'uopo la sentenza n. 210 del 1986
delle S.U. della Corte di cassazione, in cui, tra l'altro, si afferma
che la competenza territoriale delle commissioni tributarie è
"funzionale ad un diretto legame delle commissioni medesime con il
territorio, affinché le controversie siano per quanto possibile
conosciute dai giudici del luogo in cui la ricchezza viene prodotta e
assoggettata a tassazione";
che il giudice rimettente ha, inoltre, prospettato il contrasto
dello stesso art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 636 con l'art. 76
della Costituzione, in riferimento all'art. 10, n. 15, della legge
delega per la riforma tributaria n. 825 del 1971, rilevando la
incongruenza della disposizione denunciata con la norma delegante, la
quale prevede la designazione di alcuni membri delle commissioni
tributarie da parte degli enti locali; sicché non si comprenderebbe
la ragione per la quale i consigli comunali di una determinata
circoscrizione debbano procedere a tali designazioni, quando poi
"molti ricorsi dei cittadini dei Comuni interessati non vengono
decisi, anzi non possono essere decisi, dai suddetti membri";
che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con
il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata,
osservandosi in particolare, nell'atto di intervento, che le
commissioni tributarie sono organi giurisdizionali dello Stato e non
organismi di "autodichia" delle comunità locali e che i componenti
designati dai Comuni (per il primo grado) e dalle Province (per il
secondo grado) non sono assimilabili a "giudici elettivi" e non sono
rappresentanti politici dei "cittadini contribuenti", e che, inoltre,
nessun parametro costituzionale impone allo Stato-apparato di
moltiplicare e disperdere le sedi giudiziarie sul territorio per
avvicinarle alla "utenza".
Considerato che per quanto concerne la ipotizzata violazione
dell'art. 3 della Costituzione, ad opera della norma impugnata, la
Corte ha già esaminato una questione analoga, dichiarandola non
fondata con la sent. n. 214 del 1976 (pur richiamata nell'ordinanza
di rimessione), nella quale è stato tra l'altro affermato che "il
giudice deve giudicare iuxta alligata et probata e non in base alla
conoscenza personale che può avere dei fatti sottoposti al suo
giudizio", dovendo le conoscenze occorrenti per vagliare quei fatti
essere tratte dalle prove;
che è stato altresì rilevato che lo stesso d.P.R. n. 636 (art.
10), nel precisare che i componenti delle commissioni in questioni
"hanno tutti identica funzione, indirizzata unicamente alla
applicazione della legge", impone loro di prescindere, nel giudizio,
da ogni considerazioni di interessi territoriali o di categoria, sì
che l'interesse degli enti locali nella designazione di una parte di
detti componenti non può che essere di carattere generico e
certamente non si riconnette in alcun modo con le singole
controversie che i collegi devono risolvere (sent. n. 196 del 1982);
che, quanto alla asserita "novità" di argomentazioni a sostegno
della questione, a mezzo del rinvio operato alla motivazione
contenuta nella sentenza delle S.U. della Corte di cassazione, si
osserva che in quella pronuncia sono state svolte talune
considerazioni ad esclusivo sostegno di una compatibilità ed
armonizzazione tra processo civile e processo tributario, al fine di
pervenire all'affermazione della inderogabilità della competenza
territoriale delle commissioni tributarie e della conseguente
ammissibilità del regolamento di competenza, nel silenzio della
specifica normativa, di guisa che dalle cennate argomentazioni non è
possibile ricavare elementi tali da indurre la Corte a modificare il
proprio orientamento (sent. n. 214 del 1976);
che, in ordine al preteso contrasto con l'art. 76 della
Costituzione, la questione è manifestamente infondata perché, come
già rilevato dalla Corte (sent. n. 217 del 1984), la legge di delega
(art. 10 n. 14 legge n. 825 del 1971) si limita ad affermare la
necessità della revisione, fra l'altro, delle competenze
territoriali delle commissioni tributarie senza specifici vincoli per
il legislatore delegato, il quale pertanto ha fissato detta
competenza nel modo ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto
alla peculiarità della materia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte