Ordinanza n. 209/1990
Altra decisione · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 152legge 416/1989
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), e dell'art.152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi con
ordinanze emesse il 1° dicembre 1989 dal Pretore di Roma (quattro
ordinanze), il 27 novembre 1989 dal Pretore di Bergamo, il 27
novembre 1989 e il 13 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini
preliminari della Pretura circondariale di Torino, iscritte
rispettivamente ai nn. 5, 6, 7, 8, 15, 43 e 44 del registro ordinanze
1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 4
e 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo con ordinanza del 27 novembre
1989 e il Pretore di Roma con quattro ordinanze del 1° dicembre 1989
hanno sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
questioni di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nelle parti in cui
prevede l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure coercitive
per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
e che analoghe questioni ha sollevato il Giudice per le indagini
preliminari della Pretura circondariale di Torino con due ordinanze
del 27 novembre 1989 e del 13 dicembre 1989, denunciando, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, l'art. 224, primo e
secondo comma, del decreto le gislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
che nel giudizio promosso dal Pretore di Bergamo ed in uno dei
due giudizi promossi dal Giudice per le indagini preliminari della
Pretura circondariale di Torino è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, vanno
riuniti;
che tutte le ordinanze sono state pronunciate nel corso di
processi a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato
emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo, al Pretore
di Roma, ed al Giudice per le indagini preliminari della Pretura
circondariale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte