Ordinanza n. 209/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 413/1989
- art. 10legge 37/1990
usata come parametro
citata
- art. 15legge 477/1973
- art. 10legge 357/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art.
10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in
materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in
legge 27 dicembre 1989, n. 417, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel
ricorso proposto da Lopes Felice contro A.N.A.S. ed altra iscritta al
n. 87 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1991;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel
ricorso proposto da Pastore Giuliano contro A.N.A.S. ed altra
iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 ottobre 1990 di
identico contenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di
reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27
dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui, non ammettendo, neppure in
via transitoria, la possibilità di revocare il riscatto di periodi
di servizio o di studio o di rinunciare, comunque, ai benefici
derivanti dall'esercizio del relativo diritto, non prevedono il
diritto al mantenimento in servizio, sino al limite dei 70 anni di
età, in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al
riscatto anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 413 del 1989, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione";
che nei giudizi a quibus è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri che ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identica
questione, sì che i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini
di un'unica pronuncia;
che la norma di cui all'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477,
oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 10, sesto
comma, decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27
dicembre 1989 n. 417, e di applicazione anche ai dirigenti civili
dello Stato in base all'art. 1, comma quarto-quinquies, decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n.
37, prevede la possibilità per le categorie ivi previste di rimanere
in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo
della pensione, anche oltre il 65° anno di età e comunque non oltre
il 70°;
che tale norma è stata introdotta dal legislatore, nel ridurre
il limite d'età pensionabile al compimento del 65° anno (art. 15,
primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477), allo scopo di far
conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero raggiunto
il limite massimo della pensione;
che, pertanto, non appare irrazionale né discriminatoria, in
relazione alla descritta ratio, la circostanza di mero fatto in cui
vengono a trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta
dall'Amministrazione con provvedimento formale, abbiano già
conseguito il raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a
coloro che ciò non abbiano conseguito per non aver ottenuto (o
potuto ottenere per qualsivoglia ragione) detto beneficio del
riscatto;
che neppure si ravvisa alcuna violazione dell'art. 97 Cost.,
semmai vulnerato da una pronuncia che consentisse, trascendendo i
limiti della circoscritta situazione occupazionale tenuta presente
dal legislatore, la facoltà, da parte del dipendente, di revoca del
beneficio del riscatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché
dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357
(Norme in materia di reclutamento del personale della scuola),
convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte