Ordinanza n. 209/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi
con ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai
nn. 28, 54 e 81 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 6, 7 e 10, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e
il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze sostanzialmente analoghe
emesse rispettivamente il 29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre
1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16
febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni
acquisite da testimoni;
che, ad avviso dei remittenti, le norme impugnate violano il
principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della
Costituzione), il diritto alla prova (art. 24 dela Costituzione),
nonché, secondo il Pretore di Pistoia, il principio di
obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);
che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di
Pistoia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che, per l'identità della questione sollevata, i
giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31,
secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nella parte in
cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso
testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni
ad essa rese da testimoni -, e dell'art. 195, quarto comma, del
codice di procedura penale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e
195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di
assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal Tribunale di Pistoia
con le ordinanze in epigrafe -, norme già dichiarate illegittime (la
prima nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del
1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte