Ordinanza n. 209/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexiesLegge sul divorzio
- art. 21legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio) - promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal
pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Milena
Crescenti, iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 nel corso di un
procedimento penale promosso nei confronti di un genitore divorziato
che si era sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto
per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, il pretore di
Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio) -- nella parte in cui, disponendo che al coniuge che si
sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno fissato con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio si applicano le
pene stabilite dall'art. 570 cod. pen., non prevede che il reato sia
punibile a querela della persona offesa;
che il giudice rimettente denuncia la disparità di trattamento
rispetto alla disciplina dettata per l'ipotesi, considerata analoga,
di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per la quale
l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela (art. 570 cod.
pen.);
che dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale
dipenderebbe la decisione del giudizio principale giacché, se la
questione fosse accolta, l'azione penale dovrebbe essere dichiarata
improcedibile, non avendo il figlio maggiorenne, persona offesa dal
reato, proposto querela;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
325 del 1995), ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
diretta ad assimilare, quanto alla procedibilità a querela della
persona offesa, il reato commesso dal genitore che si sottrae
all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento dei
figli dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 12-sexies della legge
n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge n. 74 del 1987) al
reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570
cod. pen.), venendo denunciata la lesione della parità di
trattamento (art. 3 Cost.) che deriverebbe dalla procedibilità a
querela soltanto nel secondo caso e non anche nel primo;
che analoga questione, prospettata in considerazione della
posizione dei figli di genitori divorziati rispetto a quella dei
figli di genitori conviventi o separati, è stata esaminata dalla
Corte, che l'ha dichiarata inammissibile (sentenza n. 325 del 1995),
giacché, pur essendo comune il fondamento delle prestazioni inerenti
al mantenimento dei figli da parte dei genitori, quale espressione di
un dovere che può atteggiarsi con modalità diverse in caso di
convivenza, separazione o divorzio dei coniugi, tuttavia le segnalate
disarmonie nel disegno normativo possono essere superate solo dal
legislatore secondo una ponderazione dei diversi interessi;
che, difatti, l'intervento richiesto alla Corte non renderebbe
omogenee le discipline poste a raffronto - la cui diversità, nel
caso di figli maggiorenni, potrebbe riguardare anche la
configurabilità o meno del reato nel contesto della violazione degli
obblighi di assistenza familiare - ma toccherebbe solo l'aspetto
della procedibilità, esaurendosi esclusivamente in uno degli
elementi che diversificano le situazioni considerate;
che il giudice rimettente non aggiunge argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio)
- sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte