Ordinanza n. 209/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.lgs. 541/1992
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 489/1992
- art. 12d.lgs. 541/1992
- art. 201Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), promosso
con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dal pretore di Genova,
iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 - prima serie speciale -
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 maggio 1998, pervenuta a
questa Corte il 2 settembre 1998, il pretore di Genova ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d)
della legge 19 dicembre 1992, n. 489 (Disposizioni in materia di
attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno),
degli artt. 12 (recte: 13), comma 2, e 15, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano);
che l'art. 13, comma 2, del predetto decreto legislativo (cui
correttamente fa riferimento il remittente nella motivazione
dell'ordinanza, mentre nel dispositivo menziona per errore l'art.
12), nell'ambito della disciplina relativa alla consegna ai medici di
campioni gratuiti di medicinali, stabilisce che "i campioni non
possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data,
timbro e firma del destinatario";
che l'art. 15, comma 1, primo periodo, del predetto decreto
stabilisce che la violazione delle disposizioni del decreto medesimo
"sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta
l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del
t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
e successive modificazioni";
che a sua volta l'art. 201, quinto comma, del citato testo unico
delle leggi sanitarie commina la pena dell'arresto fino a tre mesi e
dell'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni
alle disposizioni dello stesso articolo in tema di pubblicità dei
medicinali;
che, ad avviso del remittente, l'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo, là dove assoggetta alla pena congiunta dell'arresto e
dell'ammenda le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 13, comma
2, non sarebbe conforme ai criteri della delega di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d) della legge n. 489 del 1992, che consente bensì
la previsione di sanzioni penali, ma stabilisce che "la pena
dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena
dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a
pericolo grave o a danno l'interesse protetto";
che, trattandosi nella specie di difetto di taluno dei requisiti
della richiesta scritta di campioni omaggio (il timbro, la firma, o
la data), secondo il remittente, pur se non sempre la mancanza di uno
di essi possa dirsi de plano costituire mero errore formale, si
dovrebbe però escludere che ponga in grave pericolo gli interessi
tutelati dalle norme, come invece avverrebbe ad esempio in caso di
violazione della norma che vieta la pubblicità dei farmaci
contenenti stupefacenti o di quella che impone di indicare nella
pubblicità che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione
all'immissione in commercio: pertanto il decreto legislativo delegato
avrebbe violato i limiti della delega, sanzionando in maniera più
grave anche fatti che non comportano pericolo grave per l'interesse
protetto;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo, con argomenti sviluppati e integrati
ulteriormente in una memoria successiva, che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che lo stesso remittente non pone in dubbio che le
norme in materia di pubblicità dei medicinali rientrino fra quelle
per le cui violazioni la legge di delega prevede che possano essere
comminate sanzioni penali, tutelando esse l'interesse generale ad un
corretto esercizio di un'attività avente riflessi sulla salute
pubblica;
che, in particolare, la normativa in materia di pubblicità è
intesa non solo a favorire l'uso razionale dei medicinali, ma anche,
soprattutto là dove si occupa della pubblicità presso i medici, ad
assicurare la corretta circolazione dei farmaci;
che il remittente non qualifica senz'altro le violazioni in
questione come mere "infrazioni formali" (per le quali la legge di
delega prevede che sia comminata la pena della sola ammenda), ma si
limita a contestare che dette violazioni espongano a pericolo grave o
a danno l'interesse protetto, cioè che ricorra il presupposto al
quale la legge di delega condiziona la previsione della pena
dell'arresto e dell'ammenda;
che l'apprezzamento della gravità del pericolo cui vengono
esposti gli interessi protetti comporta un largo margine di
discrezionalità, nella specie esercitato dal legislatore delegato -
scegliendo di comminare per tutte le condotte considerate, poste in
essere in violazione delle norme sulla pubblicità dei farmaci presso
i medici, la stessa pena già prevista dalla legge previgente, e
confermata dal decreto legislativo delegato in questione (art. 6,
comma 10), per le infrazioni alle norme sulla pubblicità dei
medicinali presso i consumatori - senza che possano dirsi palesemente
violati i margini di tale discrezionalità, non potendosi giudicare
come manifestamente incongrua la valutazione compiuta di ritenere le
condotte in questione tali da esporre a pericolo grave gli interessi
medesimi;
che, peraltro, la minore o maggiore gravità della condotta, nei
singoli casi, è apprezzabile dal giudice ai fini della
determinazione in concreto della pena fra il minimo e il massimo
previsti dalla legge, senza che confligga di per sé con la
Costituzione la previsione di un'unica pena, graduabile in concreto,
per una pluralità di condotte di diversa gravità (cfr. sentenze n.
285 del 1991; n. 84 del 1997);
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano),
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in
relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 19 dicembre
1992, n. 489 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive
comunitarie relative al mercato interno), dal pretore di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte